Ordinanza n. 1121/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso con determina dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma IX, prot. N.CN/2025/0110435 del 01.08.2025, rep.n. CN/1746/2025 del 30.07.2025, prot. N.CN/109332/2025 del 30.07.2025, notificato alla sig.ra Galdi Enilde in data 01.08.2025, avente ad oggetto: “decadenza della SCIA di subingresso e contestuale divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici da esercitarsi con chiosco di mq 33 in viale Europa n.319, autorizzata alla Sig.ra Galdi Enilde, per mancanza dei presupposti necessari per esercitare una attività commerciale e per accertata irregolarità contabile”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di decadenza della SCIA di subingresso, divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici e ordine di rimozione del chiosco
Esito
La controversia
La controversia riguarda una SCIA presentata nel 2021 per il subingresso nell'autorizzazione alla vendita di giornali e altri periodici mediante un chiosco di 33 metri quadrati. Roma Capitale ha contestato alla titolare l'assenza dell'iscrizione, quale titolare di impresa individuale, al Registro delle imprese e dell'attribuzione della partita IVA, nonché una successiva irregolarità contabile relativa alla concessione di occupazione di suolo pubblico, quantificata in 6.041,49 euro. Nel frattempo, la titolare aveva delegato gratuitamente la conduzione dell'attività a un soggetto iscritto al Registro delle imprese e titolare di partita IVA e aveva poi ceduto l'intera attività a un altro soggetto, anch'egli regolarmente iscritto e titolare di partita IVA, mediante scrittura privata non autenticata. È stata impugnata la determina del 1° agosto 2025, con la quale l'amministrazione ha dichiarato la decadenza della SCIA di subingresso, vietato la prosecuzione dell'attività dal settimo giorno dalla notifica e ordinato la rimozione del chiosco entro trenta giorni. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso né formula una valutazione di merito sui vizi dedotti.
La decisione
Il TAR non decide nel merito la legittimità della determina impugnata. Ritiene che le esigenze cautelari dei ricorrenti possano essere soddisfatte mediante il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica per il 13 maggio 2026. L'ordinanza non dispone espressamente la sospensione del provvedimento né enuncia una valutazione specifica sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione della complessità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice può subordinare la definizione della domanda cautelare alla fissazione dell'udienza di merito, quando le esigenze cautelari della parte possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica, il giudice amministrativo può fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla fondatezza della domanda cautelare.
- L'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale, di per sé, né alla sospensione dell'atto impugnato né a una decisione anticipata sulla sua legittimità; il giudizio di merito resta da definire all'udienza fissata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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