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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17669/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dirigente di una società privata aveva ottenuto, durante il rapporto di lavoro, un piano di opzioni su azioni; dopo il licenziamento, le parti avevano concluso una transazione con cui la società si era impegnata a corrispondere una somma qualificata come risarcimento per mancato esercizio delle stock option. Il contribuente aveva poi chiesto il rimborso parziale dell'IRPEF trattenuta su tale somma e aveva impugnato anche la cartella di pagamento relativa ad altre somme percepite nel 2011. Nei gradi di merito aveva ottenuto ragione, con affermazione che la somma transatta non costituiva retribuzione da lavoro dipendente ma importo derivante dall'esercizio del diritto di stock option e che la transazione non aveva effetto novativo tale da mutare il regime fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che per l'agevolazione fiscale delle stock option occorrono comunque due presupposti: esistenza di un plusvalore al momento dell'esercizio dell'opzione e pagamento di un importo pari al valore delle azioni alla data dell'offerta; nel caso concreto tali presupposti non risultavano accertati e, inoltre, la transazione non poteva incidere sul regime fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la disciplina agevolativa sulle stock option costituisce eccezione al principio generale di tassazione ordinaria dei vantaggi economici conseguiti dal lavoratore; l'esenzione o l'imposizione sostitutiva operano solo se l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, al fine di evitare che compensi di lavoro siano sottratti a tassazione. Ha inoltre ribadito che le somme corrisposte come indennità sostitutiva dei diritti di sottoscrizione già attribuiti al dipendente non ricadono nel regime agevolato delle stock option, ma integrano redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria. Ha infine escluso che la transazione potesse avere efficacia novativa idonea a modificare il regime fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Veneto - Verona.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986

    La norma agevolativa sulle stock option è di stretta interpretazione e opera solo al ricorrere dei presupposti previsti; in mancanza, il vantaggio economico resta tassato come reddito da lavoro dipendente.

  • art. 48, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986

    numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

    È richiamata come disciplina previgente delle stock option, secondo cui il valore conseguito con l'opzione è assoggettato al regime ordinario salvo specifica deroga.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 82, comma 3, d.l. n. 112/2008

    entrato in vigore il 25.06.2008

    È menzionato nel fatto come norma abrogativa del regime agevolativo, ma la Corte non fonda su di essa la decisione; rileva comunque il principio che la transazione non può alterare il regime fiscale.

Massime di principio

  • In materia di tassazione delle stock option, il regime agevolato o sostitutivo costituisce deroga al principio generale di tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente e richiede la rigorosa sussistenza dei presupposti normativi.
  • Le somme corrisposte non già per l'effettivo esercizio dell'opzione, ma come indennità o risarcimento sostitutivo dei diritti di opzione, non possono essere automaticamente attratte nel regime fiscale delle stock option se mancano i requisiti legali dell'agevolazione.
  • Una qualificazione transattiva delle somme non è di per sé idonea a modificare il trattamento fiscale sostanziale del corrispettivo, che va stabilito in base alla natura economico-giuridica effettiva dell'attribuzione.
  • Quando si invoca un'agevolazione fiscale su compensi connessi al rapporto di lavoro, incombe al contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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