Cassazione Penale, Sentenza n. 24360/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna per il delitto di ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello non si era limitato a ripetere le stesse affermazioni del giudizio di primo grado ma aveva criticato il riconoscimento dei beni (sosteneva che i beni erano fungibili e di facile reperimento, e che il decespugliatore Kawasaki non era stato identificato come proprio dalla persona offesa) e aveva chiesto altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n.4 c.p., nonché la riqualificazione ai sensi dell'art. 648 co.2 c.p. Il ricorrente affermava che tali richieste erano subordinate alla domanda principale di assoluzione e dunque compatibili con l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondato il motivo posto alla base del ricorso. Ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'appello non si era realmente confrontato con le ragioni esposte dal Tribunale, limitandosi in sostanza a reiterare le medesime antinomie già discusse in primo grado. Quanto alle richieste di riqualificazione in base all'art. 648 co.2 c.p. e di riconoscimento delle attenuanti (generiche e art. 62 n.4), la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse confutato le ragioni del giudice di primo grado: il valore complessivo dei beni (circa 8.000 euro), la pluralità dei beni e i precedenti penali rendevano incompatibile l'applicazione sia dell'art. 648 co.2 c.p. sia dell'art. 62 n.4 e la concessione delle generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro di ammissibilità dell'appello; la giurisprudenza e il provvedimento impugnato sono stati interpretati nel senso che l'appello deve sostenere censure nuove e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado, non limitandosi a ripetere le stesse deduzioni.
art. 591 c.p.p.
Contestato dal ricorrente quanto alla corretta applicazione dei presidi di ammissibilità; la Corte ha ritenuto che, ai sensi della disciplina sull'appello, le censure devono essere sviluppate concretamente e confrontarsi con le motivazioni del primo giudice, requisito non soddisfatto nel caso di specie.
art. 648 co. 2 c.p.
Valutata dalla Corte come norma operante per ipotesi di minore gravità della ricettazione; la Corte ha ritenuto che il valore complessivo dei beni (circa 8.000 euro), la pluralità dei beni e i precedenti del ricorrente escludessero l'applicabilità della disposizione nel caso concreto.
art. 62 n. 4 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte ha interpretato che, alla luce del valore dei beni, dei precedenti e della pluralità dei fatti, non sussistono i presupposti per riconoscere tale attenuante nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna a versare una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha applicato questa sanzione, quantificandola in euro 3.000, richiamando i criteri di equità e la giurisprudenza di riferimento.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione viene utilizzata per sostenere la legittimità e i criteri di valutazione dell'ammenda a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'appello in materia penale deve necessariamente confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice di primo grado: ripetere le stesse affermazioni o non confutare specificamente le motiva zioni del primo giudice comporta il rischio di inammissibilità.
- Le istanze subordinate (es. riconoscimento di attenuanti o riqualificazione del reato) sono ammissibili solo se il ricorrente ne illustra concretamente le ragioni e le confronta con le argomentazioni del primo giudice; non bastano affermazioni generiche.
- La qualificazione del fatto e il riconoscimento di attenuanti dipendono da elementi concreti come il valore dei beni, la pluralità dei beni e i precedenti penali; valori significativi e recidiva possono escludere ipotesi di diminuzione di pena o qualifiche meno gravi.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In fase di formulazione dell'appello è essenziale argomentare in maniera specifica e nuova rispetto al primo grado, documentando perché le valutazioni del giudice di merito sarebbero errate, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità.
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