Sentenza del 21/06/2017 n. 4310 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO DAZI - Modello FORM A - Presentazione tardiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la presentazione tardiva del modello FORM A, documento necessario a provare l'origine preferenziale della merce e a ottenere l'esenzione o la riduzione dei dazi. Il documento non era stato presentato al momento dello sdoganamento a causa del ritardo nel rilascio da parte dell'autorità del Paese di origine. L'importatore ha successivamente allegato il FORM A all'istanza di rimborso, sostenendo che la tardività non dovesse comportare la perdita definitiva del beneficio, in presenza di tutti gli altri requisiti sostanziali.
La decisione
La mancata presentazione del modello FORM A al momento dello sdoganamento non comporta automaticamente la perdita del trattamento preferenziale. Qualora siano provati l'origine preferenziale della merce, gli altri requisiti previsti per l'esenzione e il fatto che la tardiva presentazione dipenda dal ritardo dell'autorità del Paese di origine, l'importatore ha diritto al rimborso dei dazi pagati. Il rimborso deve essere riconosciuto quando il modello FORM A sia regolarmente allegato all'istanza.
Massime di principio
- La tardiva produzione di un documento attestante l'origine preferenziale non determina necessariamente la decadenza dal beneficio doganale, se il requisito sostanziale dell'origine era comunque esistente.
- Occorre distinguere tra requisiti sostanziali per il trattamento preferenziale e modalità o termini di presentazione della documentazione: la violazione di questi ultimi può essere superabile quando non dipende dall'importatore e il documento viene prodotto successivamente in modo regolare.
- Il rimborso dei dazi può essere richiesto dopo lo sdoganamento se la prova dell'origine preferenziale viene acquisita e allegata all'istanza, purché siano rispettate anche tutte le altre condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- L'importatore deve dimostrare sia l'origine preferenziale della merce sia la causa non imputabile del ritardo, ad esempio il tardivo rilascio del certificato da parte dell'autorità estera competente.
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