Sentenza n. 1159/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2087 del 2025: a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale il sig. Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 267/2000; b- ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 6, 7, 8; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; d- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento con conseguente rinnovazione dei risultati elettorali a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale il sig. Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 267/2000; b – ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 7; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni; quanto al ricorso n. 2091 del 2025: per l'annullamento a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale il sig. Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 267/2000; b - ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 6, 7, 8; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento con conseguente rinnovazione dei risultati elettorali a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale il sig. Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 267/2000; b – ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 7; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; d - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti e operazioni elettorali delle sezioni nn. 1, 2, 6, 7 e 8 del Comune di Monteforte Irpino
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato e elettore)
Prevale il privato
La controversia
Due cittadini, uno dei quali candidato sindaco non eletto e l’altro cittadino elettore, hanno impugnato le operazioni elettorali comunali e la proclamazione degli eletti, deducendo la violazione degli artt. 47, 53 e 68, comma 6, d.P.R. 570/1960 per omessa o erronea verifica delle corrispondenze numeriche tra schede autenticate, schede utilizzate per la votazione, schede scrutinate e schede residue. Le censure riguardavano le sezioni 1, 2, 6, 7 e 8 e prospettavano, in particolare, l’omessa indicazione delle schede autenticate, la scomparsa di schede e l’introduzione di schede in numero superiore a quelle autenticate, anche quale possibile manifestazione del fenomeno della cosiddetta scheda ballerina. I ricorrenti sostenevano che tali violazioni fossero invalidanti senza necessità della prova di resistenza. Dopo la verificazione disposta dal TAR, sono stati proposti motivi aggiunti relativi alle sezioni 1, 2 e 7. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per novità delle censure e consumazione del potere di impugnazione, nonché l’infondatezza delle doglianze, invocando il principio di strumentalità delle forme e la distinzione tra mere irregolarità e vizi sostanziali. Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi. Ha inoltre ritenuto tempestivamente dimostrata la legittimazione del ricorrente qualificatosi elettore, poiché il deposito del certificato elettorale era avvenuto quando non si era ancora perfezionata l’ultima notificazione e non erano quindi decorsi i termini processuali rilevanti. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto: per la sezione 1, la mancata corrispondenza tra 1348 schede autenticate e 1346 schede scrutinate e residue; per la sezione 2, la pretesa discrasia tra 1347 schede autenticate e 1346 schede utilizzate e residue, nonché, con i motivi aggiunti, la mancata corrispondenza tra votanti e schede scrutinate; per la sezione 6, l’omessa indicazione delle schede autenticate; per la sezione 7, la presenza di 1375 schede nei plichi a fronte di 1364 schede autenticate, oltre alla nuova censura sul diverso numero di votanti e schede scrutinate; per la sezione 8, la discordanza tra il numero degli elettori indicati come votanti e il numero delle schede scrutinate.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi perché oggettivamente connessi. Ha ritenuto ammissibile la prova tardivamente depositata della qualità di elettore nel ricorso promosso dal cittadino elettore. Ha esaminato congiuntamente le censure, affermando che le corrispondenze numeriche previste dagli artt. 47, 53 e 68 d.P.R. 570/1960 sono funzionali alla trasparenza e alla tracciabilità delle operazioni elettorali. Il Collegio ha dato atto di orientamenti giurisprudenziali contrapposti: secondo uno, le discrasie tra schede autenticate, schede utilizzate e residue non sono soggette alla prova di resistenza; secondo un orientamento più recente, la mera discordanza non determina automaticamente l’annullamento, se non è idonea a modificare il risultato e non è accompagnata da ulteriori irregolarità prive di spiegazione plausibile. Nel caso concreto, il TAR ha valorizzato lo scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa, ritenendo che tale contesto imponesse particolare rigore nella verifica della regolarità delle operazioni. Ha quindi escluso che le discrasie non spiegate potessero essere derubricate a mere irregolarità. Per la sezione 1, la mancata compilazione del verbale è stata integrata dall’indicazione di 337 schede firmate da ciascuno dei quattro scrutatori, da cui risultavano 1348 schede autenticate; poiché le schede scrutinate e residue erano 1346, risultavano mancanti due schede. Le operazioni della sezione sono state annullate. Per la sezione 2, la verificazione ha accertato 1347 schede complessive, corrispondenti alle 1346 indicate nel paragrafo 5 più una scheda autenticata durante la votazione ai sensi del paragrafo 19; la censura originaria è stata respinta. La nuova censura sulla discordanza tra votanti e schede scrutinate è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente collegata alle doglianze introdotte con il ricorso principale. Per la sezione 6, è stata accertata la perfetta corrispondenza tra 1400 schede autenticate e schede utilizzate e residue; la censura è stata respinta. Per la sezione 7, la verificazione ha accertato 1375 schede nei plichi a fronte di 1364 schede autenticate, con undici schede in più non spiegate; la censura principale è stata ritenuta ammissibile e fondata, mentre quella nuova relativa alla differenza tra votanti e schede scrutinate è stata dichiarata inammissibile. Le operazioni della sezione sono state annullate. Per la sezione 8, la discordanza derivava da un errore di verbalizzazione: le 1243 schede autenticate corrispondevano alle 859 schede utilizzate e alle 384 residue; l’errata indicazione degli elettori come votanti è stata considerata mera irregolarità non invalidante. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto accolti parzialmente, con annullamento limitato alle operazioni delle sezioni 1 e 7. L’annullamento parziale comporta la rinnovazione delle operazioni soltanto nelle sezioni interessate, la permanenza in carica degli organi elettivi fino all’esito delle nuove operazioni e la conservazione dell’originario corpo elettorale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 570/1960
Disciplina le operazioni di autenticazione delle schede prima dell’apertura del seggio; la relativa documentazione concorre alla verifica della corrispondenza numerica delle schede.
art. 53 d.P.R. 570/1960
Disciplina la chiusura della votazione, l’accertamento dei votanti e il conteggio delle schede residue, imponendo il controllo della corrispondenza tra schede autenticate, utilizzate e non utilizzate.
art. 68, comma 6, d.P.R. 570/1960
Impone il controllo della corrispondenza tra il numero complessivo delle schede scrutinate e il numero degli elettori che hanno votato.
art. 71 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa della proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali.
art. 130 c.p.a.
Nel rito elettorale stabilisce termini abbreviati per notificazioni, deposito degli atti e definizione del giudizio; nel caso concreto, la prova della qualità di elettore è stata ritenuta tempestiva perché depositata prima del perfezionamento dell’ultima notificazione.
Massime di principio
- Le formalità relative alla corrispondenza tra schede autenticate e somma delle schede utilizzate e residue, nonché tra schede scrutinate ed elettori votanti, sono preordinate a garantire trasparenza, tracciabilità e genuinità delle operazioni elettorali.
- La mancata corrispondenza numerica tra schede autenticate e schede utilizzate o residue può determinare l’invalidità delle operazioni della singola sezione quando la discrasia non abbia una spiegazione alternativa plausibile, soprattutto in un contesto concreto che imponga particolare rigore nella verifica della regolarità elettorale.
- L’errata verbalizzazione o la mancata indicazione di un dato non determina automaticamente l’annullamento delle operazioni quando gli altri elementi documentali consentano di ricostruire con certezza la corrispondenza numerica e di escludere pregiudizi alla genuinità del voto.
- I motivi aggiunti sono inammissibili nella parte in cui introducono vizi nuovi, non riconducibili alle censure tempestivamente dedotte nel ricorso introduttivo, anche se emersi durante una verificazione disposta dal giudice.
- L’annullamento limitato alle operazioni di alcune sezioni non travolge l’intera consultazione: gli organi elettivi restano in carica fino all’esito della rinnovazione parziale e il corpo elettorale resta quello originario.
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