Parere n. 546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. n.-OMISSIS- del 30 aprile 2020 di diniego concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Ministero dell’interno del 30 aprile 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo la violazione e l’errata applicazione degli articoli 6, comma 1, lettera c), e 8 della medesima legge. Il diniego è stato motivato dal Ministero dell’interno sulla base dell’esistenza di elementi informativi non divulgati, ritenuti ostativi perché non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. La ricorrente aveva richiamato il proprio compiuto inserimento sociale, l’assenza di precedenti penali e l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che dagli atti non risultava se il ricorso fosse stato notificato entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha sospeso l’espressione del parere, impregiudicata ogni decisione sia in rito sia nel merito. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta, entro trenta giorni, una relazione integrativa e gli eventuali atti riservati richiamati nel provvedimento di diniego e nella relazione ministeriale, mediante plico sigillato da consegnare alla segreteria della Sezione. La relazione dovrà specificare la natura delle condotte ritenute rilevanti, la loro riferibilità concreta alla ricorrente e la loro effettiva rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero dovrà inoltre documentare il rispetto del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso. Il Collegio ha giustificato l’urgenza dell’integrazione istruttoria anche richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella sulla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Termine di notificazione del ricorso
Dalla relazione ministeriale e dalla documentazione acquisita non emerge se il ricorso straordinario sia stato notificato entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero deve riferire sul punto e trasmettere idonea documentazione.
Elementi ostativi relativi alla sicurezza della Repubblica
Ai fini della decisione è necessario acquisire informazioni specifiche sulla natura e sulla concreta portata degli elementi ostativi indicati dall’Amministrazione, con particolare riguardo alle condotte ritenute rilevanti, alla loro riferibilità alla ricorrente e alla loro concreta incidenza sulla sicurezza della Repubblica.
Atti riservati e omesso preavviso di diniego
Devono essere trasmessi gli eventuali atti riservati ai quali l’Amministrazione ha fatto riferimento per giustificare l’omesso preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La trasmissione deve avvenire in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, per preservare la riservatezza degli atti concernenti la sicurezza della Repubblica.
Termine per l’integrazione istruttoria
Il Ministero dell’interno deve adempiere agli incombenti istruttori entro trenta giorni dal ricevimento del parere interlocutorio, anche in considerazione dell’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie relative alla ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato
Il rispetto del termine di notificazione del ricorso straordinario costituisce questione preliminare di rito che deve essere verificata mediante specifica documentazione prima della decisione.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale è stata presentata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana; il parere non definisce ancora la questione sostanziale relativa alla legittimità del diniego.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È richiamata dalla ricorrente quale disposizione che sarebbe stata violata o erroneamente applicata dal provvedimento di diniego; la relativa censura resta impregiudicata.
art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91
È richiamata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ne ha ancora definito l’applicazione nel caso concreto.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero ha sostenuto che, ove il diniego sia fondato su dati riservati sottratti all’accesso, non sarebbe configurabile la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire gli eventuali atti riservati prima di pronunciarsi.
art. 6 CEDU
Secondo i richiami alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le garanzie convenzionali, inclusa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in calce al parere.
Corte costituzionale, sentenza n. 63/2023
È richiamata per affermare l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del processo.
Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
È richiamata quale precedente secondo cui le tutele previste dalla Convenzione, tra cui quella sulla ragionevole durata del processo, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando dagli atti non risulti documentato il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre l’acquisizione della documentazione necessaria, riservando ogni decisione in rito.
- Quando un diniego di concessione della cittadinanza italiana è fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione deve mettere a disposizione del giudice consultivo informazioni sufficientemente specifiche sulla natura delle condotte, sulla loro riferibilità all’interessato e sulla loro concreta rilevanza per la sicurezza nazionale, anche mediante la trasmissione riservata degli atti non ostensibili.
- La circostanza che gli elementi posti a fondamento del diniego siano riservati non esclude l’esigenza di una verifica consultiva effettiva sulla loro rilevanza e riferibilità; la tutela della riservatezza può essere assicurata attraverso modalità protette di trasmissione degli atti.
- Nel ricorso straordinario, la necessità di preservare la riservatezza di atti concernenti la sicurezza della Repubblica può giustificare la trasmissione degli stessi in plico sigillato alla segreteria della Sezione.
- Le garanzie relative alla ragionevole durata del processo si applicano anche al procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e impongono che gli adempimenti istruttori siano eseguiti entro un termine definito.
Diniego di cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 30 aprile 2020 con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e motivi del ricorso
Il Ministero ha motivato il diniego richiamando elementi emersi dall’attività informativa, tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento ha inoltre affermato che, ove il diniego sia fondato su dati riservati sottratti all’accesso, non sarebbe ipotizzabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione degli articoli 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992. Il Ministero, nella relazione trasmessa alla Sezione, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo non pertinenti le allegazioni della ricorrente relative all’inserimento sociale, all’assenza di precedenti penali e all’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale, in presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Verifica preliminare sulla tempestività
Il Collegio ha rilevato che il ricorso depositato non recava relata di notifica e che dalla relazione ministeriale e dalla documentazione acquisita non risultava se il ricorso fosse stato notificato entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
La verifica della tempestività è stata ritenuta necessaria prima di qualsiasi decisione nel merito. Il Ministero dovrà quindi indicare se il termine sia stato rispettato e trasmettere la documentazione comprovante la data e le modalità della notificazione.
Necessità di integrazione istruttoria sugli elementi di sicurezza
Richiamando i propri precedenti pareri n. 1298 del 18 novembre 2025 e n. 1247 del 13 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire informazioni più specifiche sugli elementi ostativi indicati dall’Amministrazione.
La relazione integrativa dovrà chiarire:
- la natura delle condotte ritenute rilevanti;
- la concreta riferibilità delle condotte alla ricorrente;
- la loro effettiva rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica.
Dovranno inoltre essere trasmessi gli eventuali atti riservati richiamati dall’Amministrazione con riguardo all’omesso preavviso di diniego. Il Collegio non ha quindi ancora stabilito se la riservatezza degli elementi informativi giustifichi l’omissione del preavviso previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né se gli stessi elementi siano sufficienti a sostenere il diniego di cittadinanza.
Modalità protetta di trasmissione
Per preservare la riservatezza degli atti concernenti la sicurezza della Repubblica, il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa e gli atti riservati in un plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la segreteria della Sezione.
L’adempimento dovrà essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento del parere. Il termine è stato fissato anche in considerazione del principio secondo cui le garanzie relative alla ragionevole durata del processo si applicano al ricorso straordinario, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63/2023, in adesione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia.
Esito del parere
La Sezione ha dichiarato l’affare non maturo per la decisione e ha sospeso l’espressione del parere, disponendo gli incombenti istruttori indicati. Ogni decisione in rito, compresa quella sulla tempestività del ricorso, e ogni decisione nel merito, compresa la legittimità del diniego fondato su ragioni di sicurezza nazionale, sono rimaste impregiudicate.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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