Sentenza n. 1618/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito delle somme per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all’accredito degli importi relativi agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, oltre interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, che era stato notificato al Ministero presso la sede reale e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, attribuendogli il compito di compiere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero, tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto nel giudicato alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per assicurare l’integrale soddisfazione della posizione riconosciuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione o di una sua articolazione competente, con facoltà di delega nei limiti indicati dal giudice, e deve provvedere agli adempimenti necessari per l’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →