Sentenza n. 3300/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria stessa del concorso ai sensi del con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio approvata per l’appunto con decreto del 25/11/2024 n. 2374 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in cui non figura il nominativo del ricorrente con il punteggio spettante di 166 e del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Universale” quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva dei posti; per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso ADSS non ha attribuito al Raponi il corretto punteggio spettante e il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente; della graduatoria finale nella parte in cui non indica per gli aventi diritto alla riserva di posti il titolo che conferisce il diritto alla riserva stessa; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente per cui si formula espressa riserva di proporre ricorso con motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAPONI KEVIN il 22\9\2025: per l’annullamento previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a. del decreto prot. n. 1639 del 26.07.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, mediante cui è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso AM01 (ex A001), A028, A060 e ADSS, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all’Allegato 1 del succitato decreto, nonché l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS per la regione Lazio con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, di all’Allegato 1 del predetto decreto (caratterizzato con valore “IV” nella colonna “Inc. El. Agg.”); nonché del decreto prot. 1712 del 06.08.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, mediante cui è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso A028, A060, AS2A (ex AA24) e ADSS, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all’Allegato 1 del succitato decreto, nonché l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso AS2A (ex AA24) e ADSS per la Regione Lazio con candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, di cui all’Allegato 1 del predetto decreto (caratterizzato con valore “IV” nella colonna “Inc. El. Agg.”); nonché tutti gli altri atti già impugnati nel ricorso principale come sopra riportati e per quanto occorrer possa per l’annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali quali atti presupposti; per l’accertamento dell’interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio spettante all’esito delle prove scritte e orali e della valutazione dei titoli di 166 e della valutazione ai fini della riserva del Servizio Civile Universale svolto senza demerito con conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per la Classe ADSS che gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria nella posizione 215 con il punteggio di 166 e di risultare così in posizione di miglior favore per la proposta di contratto e quindi inserito nella graduatoria dei vincitori di concorsi per i posti disponibili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe ADSS nella Regione Lazio e successivi atti di integrazione delle graduatorie, nella parte in cui non hanno riconosciuto il titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Universale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indetto per la classe di concorso ADSS, lamentando l'omessa attribuzione del punteggio complessivo di 166 punti e il mancato riconoscimento della riserva di posti spettante per lo svolgimento senza demerito del Servizio Civile Universale. Ha dedotto, in particolare, l'omessa valutazione del punteggio conseguito nelle prove e dei titoli, la violazione della disciplina normativa sulla riserva connessa al Servizio Civile Universale, il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione dell'art. 6 della medesima legge per mancata attivazione del soccorso istruttorio e ulteriori vizi di eccesso di potere. L'Amministrazione ha sostenuto che il titolo era stato indicato nella sezione "Altri titoli valutabili" e non nell'apposita sezione "Titoli di riserva", sicché il sistema telematico non lo aveva elaborato. Il ricorrente, tuttavia, aveva dichiarato nella domanda il possesso del Servizio Civile Universale 2022, della durata di dodici mesi, e aveva prodotto l'attestato relativo allo svolgimento del servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo dirimente la censura relativa al mancato riconoscimento del titolo di riserva. La dichiarazione del Servizio Civile Universale era stata effettuata tempestivamente nella domanda di partecipazione, sebbene collocata in una sezione del format diversa da quella prevista dal sistema. Tale errore è stato qualificato come mera irregolarità formale, non equivalente all'omessa dichiarazione del titolo né idoneo a giustificare l'esclusione dalla graduatoria o il mancato riconoscimento della riserva. Il giudice ha distinto il caso dagli errori o dalle incompletezze che richiederebbero un'integrazione postuma della domanda o della documentazione, suscettibile di violare la par condicio, osservando che qui si trattava soltanto di valorizzare una dichiarazione già resa, salva la verifica amministrativa dell'effettivo possesso del titolo. Sono state quindi assorbite le ulteriori doglianze. Le amministrazioni resistenti sono state obbligate, per quanto di competenza, a rivalutare la posizione del candidato tenendo conto del titolo di riserva e ad adottare ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare proposta insieme al ricorso e ai motivi aggiunti; la domanda cautelare è stata poi respinta in corso di causa.
art. 6 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alla mancata attivazione del soccorso istruttorio; la relativa censura è stata assorbita, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente valorizzare la dichiarazione già contenuta nella domanda.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione degli atti contestati; la censura è stata assorbita.
d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74
Richiamato dal ricorrente quale disciplina della riserva di posti spettante ai partecipanti che abbiano svolto senza demerito il Servizio Civile Universale.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205
Fonte della disciplina concorsuale richiamata per la procedura relativa alla classe di concorso ADSS.
decreto dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575
Atto di indizione del concorso per la classe ADSS nella Regione Lazio, richiamato quale fonte della procedura e della disciplina applicabile.
Massime di principio
- La dichiarazione tempestiva di un titolo di riserva nella domanda di partecipazione a un concorso, sebbene inserita in una sezione del format telematico diversa da quella prevista, costituisce una mera irregolarità formale quando consenta comunque di individuare il titolo dichiarato e non integra un'omissione del requisito.
- L'amministrazione deve valutare un titolo di riserva compiutamente dichiarato nella domanda, anche se il sistema telematico non lo ha elaborato per un errore di collocazione nel format, salva la successiva verifica dell'effettivo possesso del titolo.
- Il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e la tutela della par condicio impediscono la regolarizzazione di una domanda realmente incompleta o della documentazione mancante, ma non ostano alla valorizzazione di un titolo già dichiarato tempestivamente dal candidato mediante una modalità formale non conforme al modello telematico.
- Le prescrizioni del bando non possono comprimere, oltre i limiti previsti dalla disciplina del soccorso istruttorio e dei principi generali, la possibilità di correggere meri errori materiali né pregiudicare il candidato che abbia dichiarato ed effettivamente possieda un titolo rilevante ai fini del punteggio o della riserva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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