Cassazione Penale, Ordinanza n. 26566/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la conferma della condanna per il reato contestato nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente, sostenendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la mancata prova della definitività della precedente violazione amministrativa, presupposto necessario per ritenere integrata la recidiva nel biennio che esclude la depenalizzazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché sostanzialmente ripetitivo delle censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, oltre che generico e aspecifico; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per provare la recidiva nel biennio in materia di guida senza patente, non occorre una prova documentale rigorosa della definitività del precedente illecito, essendo sufficiente un minimo di prova e potendo rilevare anche la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già accertato che un'altra analoga violazione, commessa il 16 dicembre 2020, era stata definitivamente accertata senza opposizioni e con decorso dei termini di impugnazione.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La guida senza patente, in presenza di precedente violazione amministrativa definitiva nel biennio, conserva rilievo penale; la prova della definitività del precedente illecito non richiede necessariamente un accertamento documentale, essendo sufficiente un minimo di prova.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In materia di guida senza patente, ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio rilevante per escludere la depenalizzazione, non è indispensabile la produzione di una prova documentale della definitività del precedente accertamento amministrativo: è sufficiente un minimo di prova idonea a dimostrare che la precedente violazione sia divenuta definitiva.
- La dimostrazione della definitività del precedente illecito può essere fornita anche tramite elementi indiretti o testimoniali, come la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, purché il quadro probatorio sia complessivamente coerente e non sia specificamente contrastato da elementi contrari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La generica deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, priva di un effettivo confronto con gli argomenti decisivi della decisione di merito, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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