Cassazione Penale, Ordinanza n. 09311/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/06/2024 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alla pretesa inutilizzabilità dell'interrogatorio reso in sede di convalida. La censura era diretta, in sostanza, a contestare il valore probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato. La Corte ha però rilevato che il motivo era formulato in modo oltremodo generico, perché non spiegava quale fosse l'incidenza dell'eventuale espunzione di tali dichiarazioni sul complessivo quadro probatorio, che risultava comunque sorretto da un variegato e solido compendio istruttorio. In applicazione del criterio della cosiddetta prova di resistenza, la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è rimasta ferma; non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, ma il ricorso è stato respinto per genericità della censura sull'inutilizzabilità dell'interrogatorio e per mancata dimostrazione della decisività della dedotta inutilizzabilità rispetto alle residue prove.
Norme richiamate
art. 0 c.p.p.
La sentenza non richiama espressamente una specifica disposizione codicistica, ma applica il principio processuale della prova di resistenza per valutare la rilevanza della dedotta inutilizzabilità di un elemento dichiarativo.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità di una prova dichiarativa deve indicare in modo specifico quale sia la sua incidenza sul complessivo compendio probatorio; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
- Quando il quadro probatorio residuo è ampio e solido, la parte che contesta l'utilizzabilità di un singolo elemento deve confrontarsi con la cosiddetta prova di resistenza, dimostrando che l'eliminazione di quell'elemento inciderebbe in modo decisivo sull'esito della decisione.
- La mera allegazione del vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una puntuale spiegazione delle ragioni per cui la prova contestata sarebbe determinante ai fini della condanna.
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