Corte di giustizia, Sentenza C-216/25
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell' 11 giugno 2026. — ZN contro GSP Offshore SRL. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Trasferimento al cessionario degli obblighi derivanti da un contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento d’impresa – Facoltà per gli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario – Articolo 8 – Applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori – Trasferimento dell’obbligo di pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente – Possibilità di applicare una disposizione nazionale che subordina il trasferimento di un obbligo al consenso del creditore. — Causa C-216/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in un trasferimento d’impresa, i crediti retributivi maturati prima del trasferimento rientrano negli obblighi che si trasferiscono automaticamente al cessionario. Una disposizione nazionale che subordini il passaggio del debito al consenso del lavoratore non può essere applicata per derogare a questo meccanismo, sia che sia generale sia che sia speciale. La stessa conclusione vale invocando l’articolo 8 della direttiva come norma più favorevole, perché non può essere compromessa la tutela minima garantita dalla direttiva.
Trasferimento d’impresa e diritti retributivi non pagati: incompatibilità con la direttiva 2001/23 di una norma nazionale che subordina il trasferimento del debito al consenso del lavoratore.
La questione giuridica
Se, in caso di trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE, gli obblighi retributivi maturati prima del trasferimento debbano passare ipso iure al cessionario oppure possano restare subordinati al consenso del lavoratore-creditore in base a una norma nazionale generale sulla cessione del debito; e, in subordine, se l’articolo 8 consenta di applicare tale norma nazionale come disposizione più favorevole ai lavoratori.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE impone che, in caso di trasferimento d’impresa, i diritti e gli obblighi del cedente derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento passino ipso iure al cessionario; neppure una norma nazionale generale che subordini la cessione del debito al consenso del creditore può impedire tale effetto, né tale facoltà può essere ricavata dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, salvo l’eventuale responsabilità solidale del cedente se espressamente prevista. Inoltre, l’articolo 8 non consente di applicare una norma nazionale che, pretendendo il consenso del lavoratore, finisca per comprimere la tutela minima e la coerenza del regime europeo di trasferimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 4, lettera a), direttiva 2001/23/CE
- Articolo 8 direttiva 2001/23/CE
- Direttiva 77/187/CEE
- Articolo 1605 del codice civile rumeno
- Articolo 173 del codice del lavoro rumeno
- Articolo 5, paragrafo 1, legge n. 67/2006 rumena
Trasferimento d’impresa e trasferimento dei crediti retributivi
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Constanța in una controversia tra ZN, ex dipendente, e GSP Offshore SRL, suo ex datore di lavoro. Il nodo è se, in occasione di un trasferimento d’impresa, i diritti retributivi non pagati dal cedente prima del trasferimento passino automaticamente al cessionario oppure se il loro trasferimento possa essere subordinato al consenso del lavoratore-creditore in forza del diritto rumeno.
Fatti e procedimento principale
ZN lavorava su una piattaforma petrolifera alle dipendenze di GSP Offshore. Con comunicazione del 21 febbraio 2024, la società informava i dipendenti che, a seguito di un accordo con OMV Petrom Energy Solutions SRL, il personale sarebbe stato rilevato da quest’ultima in un trasferimento d’impresa. ZN ha poi chiesto in giudizio la condanna di GSP Offshore al pagamento di diritti retributivi relativi a prestazioni svolte prima del trasferimento.
Il tribunale di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo che, per effetto del trasferimento, tutti i diritti e gli obblighi del cedente fossero passati al cessionario e che quindi GSP Offshore fosse liberata. In appello, il giudice del rinvio ha espresso dubbi sulla compatibilità di tale soluzione con la direttiva 2001/23, soprattutto perché la normativa rumena generale sulla cessione del debito richiede il consenso del creditore.
Normativa dell’Unione e diritto nazionale rilevanti
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2001/23/CE, in particolare:
- il considerando 3, relativo alla protezione dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
- il considerando 8, che precisa che il chiarimento della nozione di trasferimento non ha modificato l’ambito di applicazione della direttiva;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sulla nozione di trasferimento d’impresa;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento e, al secondo comma, la facoltà degli Stati membri di prevedere una responsabilità solidale del cedente;
- l’articolo 8, sulla possibilità di introdurre o applicare disposizioni più favorevoli ai lavoratori.
Tra le norme interne sono menzionati:
- l’articolo 173 del codice del lavoro rumeno;
- l’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 67/2006;
- l’articolo 1605 del codice civile rumeno, secondo cui la cessione del debito produce effetti solo se il creditore vi acconsente.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva osti all’applicazione di una norma nazionale generale che subordina il trasferimento del debito al consenso del creditore, quando si tratti di obblighi retributivi del cedente;
- la facoltà degli Stati membri prevista al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, possa essere attuata mediante una norma generale del codice civile e non solo mediante una norma speciale di trasposizione;
- in subordine, l’articolo 8 consenta di applicare quella stessa norma generale come disciplina più favorevole ai lavoratori.
Ragionamento della Corte sull’articolo 3, paragrafo 1
La Corte ricorda la propria giurisprudenza consolidata, a partire dalla sentenza Berg e Busschers (1988), secondo cui il trasferimento d’impresa comporta il passaggio ipso iure dal cedente al cessionario delle obbligazioni derivanti dal contratto o rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento. Tale effetto si produce senza bisogno del consenso dei lavoratori interessati; il lavoratore può solo, in determinati casi, decidere di non proseguire il rapporto con il nuovo datore di lavoro.
La Corte sottolinea poi che il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, non introduce una deroga al principio del trasferimento automatico, ma consente agli Stati membri di aggiungere una responsabilità solidale del cedente accanto a quella del cessionario. Non permette invece di neutralizzare il trasferimento stesso o di subordinare il passaggio del debito al consenso del creditore.
Ne consegue che una norma come l’articolo 1605 del codice civile rumeno, che rende efficace la cessione del debito solo con l’accordo del creditore, non può trovare applicazione per impedire il trasferimento al cessionario degli obblighi retributivi maturati prima del trasferimento d’impresa. La Corte precisa inoltre che ciò vale indipendentemente dal fatto che la norma nazionale sia generale o speciale.
Irrilevanza delle evoluzioni della nozione di trasferimento e del possibile abuso
Il giudice del rinvio aveva richiamato l’evoluzione della giurisprudenza sulla nozione di trasferimento d’impresa, sostenendo che oggi il trasferimento può anche consistere nella sola riassunzione di personale senza passaggio di beni. La Corte replica che tale evoluzione non incide sul principio, costante nella giurisprudenza, per cui i diritti e gli obblighi ex contratti di lavoro passano automaticamente al cessionario.
La Corte richiama anche il proprio orientamento secondo cui il diritto dell’Unione non può essere invocato in modo abusivo. Tuttavia, osserva che l’eventuale verifica di una pratica abusiva spetta al giudice nazionale sulla base di tutti gli elementi del caso concreto, senza che ciò modifichi la regola di diritto applicabile al trasferimento degli obblighi retributivi.
Ragionamento della Corte sull’articolo 8
Quanto all’articolo 8, la Corte ricorda che la direttiva 2001/23 realizza un’armonizzazione solo parziale e non impedisce agli Stati membri di introdurre regole più favorevoli ai lavoratori. Tuttavia, tali regole non possono compromettere la tutela minima garantita dalla direttiva né la sua coerenza sistematica.
Applicare una norma che subordina il trasferimento del debito al consenso del lavoratore significherebbe, nel caso di specie, negare il principio cardine del trasferimento automatico al cessionario degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Per questo motivo, anche sotto il profilo dell’articolo 8, la disposizione nazionale non può essere applicata per mantenere il cedente come unico debitore dei crediti retributivi pregressi.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 osta all’applicazione, in caso di trasferimento d’impresa, di una norma nazionale che subordina la cessione del debito al consenso del creditore, quando si tratti di crediti retributivi maturati prima del trasferimento;
- lo stesso vale per l’articolo 8, che non consente di derogare in tal modo alla tutela minima garantita dalla direttiva.
Principio affermato
In caso di trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23, il cessionario subentra automaticamente negli obblighi del cedente derivanti dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento; gli Stati membri possono soltanto prevedere, se lo vogliono, una responsabilità solidale del cedente, ma non possono subordinare il trasferimento dell’obbligazione al consenso del lavoratore-creditore, neppure invocando disposizioni nazionali generali o clausole di maggior favore ex articolo 8.
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