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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-601/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 11 giugno 2026. — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu contro V.B. — Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Ippocampo giapponese – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 2, lettera t) – Nozione di “esemplare” – Articolo 4, paragrafo 2 – Licenza di importazione – Articolo 2, lettera j), e articolo 7, paragrafo 3 – Oggetti personali o domestici – Articolo 16 – Sanzioni penali – Introduzione nell’Unione europea di esemplari privi di licenza di importazione – Regolamento (CE) n. 865/2006 – Articolo 57 – Introduzione di oggetti personali o domestici nell’Unione. — Causa C-601/24

Giurisprudenza europea62024CJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta l’importazione in Polonia di compresse contenenti estratto di ippocampo giapponese acquistate in Ucraina per uso personale. Stabilisce che il prodotto è un "esemplare" ai sensi del regolamento n. 338/97, ma può beneficiare della deroga per gli "oggetti personali o domestici" se mancano finalità commerciali e ricorrono le condizioni del regolamento n. 865/2006. Ne consegue che una sanzione penale nazionale è incompatibile con il diritto UE quando colpisce un’operazione che rientra nella deroga; altrimenti resta possibile, purché proporzionata.

Interpretazione del regolamento (CE) n. 338/97: un medicinale contenente estratto di ippocampo giapponese è un "esemplare" e può rientrare negli "oggetti personali o domestici" esenti da licenza, con effetti anche sulla compatibilità delle sanzioni penali nazionali.

La questione giuridica

Se un medicinale acquistato legalmente in un paese terzo e contenente estratto di ippocampo giapponese, specie inclusa nell’allegato B del regolamento n. 338/97, debba essere qualificato come "esemplare" e/o come "oggetto personale o domestico" ai fini dell’esenzione dall’obbligo di licenza di importazione; e se, in caso di importazione senza titolo, il diritto dell’Unione osti a sanzioni penali nazionali.

Principio di diritto

Un preparato medicinale che contenga estratto di ippocampo giapponese, specie protetta elencata nell’allegato B del regolamento n. 338/97, rientra nella nozione di "esemplare" anche se qualificato come medicinale; se è legalmente acquistato in un paese terzo e introdotto nell’Unione per esigenze terapeutiche proprie o di un parente, senza finalità commerciali, può rientrare nella nozione di "oggetti personali o domestici" ed essere esente dalla licenza di importazione, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 57 del regolamento n. 865/2006. L’articolo 16 del regolamento n. 338/97 consente sanzioni nazionali anche penali per importazioni vietate, ma osta a sanzionare penalmente un’introduzione che ricada nella deroga; fuori dalla deroga, la sanzione è ammessa solo se proporzionata alla natura e alla gravità dell’illecito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 2, lettere j) e t), del regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 338/97
  • Regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 1, punto 5, del regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 57 del regolamento (CE) n. 865/2006
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE
  • CITES

Importazione di un medicinale contenente estratto di ippocampo giapponese e disciplina UE sulle specie protette

La Corte di giustizia (Nona Sezione) decide un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Jarosławiu, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino ucraino accusato di aver introdotto in Polonia, senza licenza di importazione, compresse contenenti estratto di ippocampo giapponese. La pronuncia interpreta il regolamento (CE) n. 338/97 e il regolamento (CE) n. 865/2006 in relazione alla protezione delle specie selvatiche e alle sanzioni nazionali.

Fatti e procedimento principale

Il convenuto nel procedimento principale ha acquistato in Ucraina, in farmacia e per uso personale, quattro scatole di compresse contenenti un estratto di ippocampo giapponese. Secondo l’accusa, l’introduzione in Polonia senza licenza di importazione integrava il reato previsto dall’articolo 128, punto 1, della legge polacca sulla tutela dell’ambiente. Il giudice nazionale ha chiesto se il preparato sia un "esemplare", se possa essere trattato come "oggetto personale o domestico" e se il diritto dell’Unione osti a una sanzione penale nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 338/97, che mira a proteggere le specie di fauna e flora selvatiche controllandone il commercio;
  • l’articolo 2, lettera t), che definisce in modo ampio la nozione di "esemplare";
  • l’articolo 2, lettera j), e l’articolo 7, paragrafo 3, sulla deroga per gli "oggetti personali o domestici";
  • l’articolo 4, paragrafo 2, sulla licenza di importazione per gli esemplari dell’allegato B;
  • l’articolo 16 sulle sanzioni;
  • il regolamento (CE) n. 865/2006, in particolare l’articolo 57 e l’articolo 1, punto 5;
  • la direttiva 2001/83/CE solo per chiarire che la qualifica di medicinale non è decisiva ai fini del regolamento sulle specie protette.

Prima questione: nozione di "esemplare"

La Corte interpreta l’articolo 2, lettera t), in senso ampio. La nozione comprende non solo l’animale o la pianta, vivi o morti, ma anche qualsiasi parte o prodotto derivato, persino quando inserito in altre merci. Di conseguenza, un preparato contenente estratto di ippocampo giapponese rientra nella nozione di "esemplare".

La qualificazione del prodotto come medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE non cambia questa conclusione, perché il regolamento n. 338/97 non distingue in base alla destinazione d’uso né esclude i medicinali dal proprio ambito di applicazione.

Terza questione: oggetti personali o domestici e deroga alla licenza

La Corte riformula la questione alla luce anche dell’articolo 57 del regolamento n. 865/2006. Un preparato contenente estratto di ippocampo giapponese, acquistato legalmente in un paese terzo e introdotto nell’Unione per esigenze terapeutiche proprie o di un parente, senza scopo commerciale, può rientrare nella nozione di "oggetti personali o domestici".

La Corte precisa però che la deroga opera solo se sono soddisfatte le condizioni applicative previste dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006. In particolare:

  • per i viaggiatori provenienti da paesi terzi, gli esemplari devono far parte del bagaglio personale, dei beni personali in caso di trasferimento di residenza, o essere trofei di caccia;
  • per la prima introduzione nell’Unione da parte di un soggetto abitualmente residente nell’Unione, può non essere richiesta la licenza di importazione se viene presentato un documento di (ri)esportazione, salve le eccezioni dell’articolo 57, paragrafo 5;
  • l’eccezione per gli Hippocampus spp. dell’articolo 57, paragrafo 5, lettera e), riguarda solo fino a quattro esemplari morti per persona e non si estende ai prodotti che contengono estratti di tali esemplari.

La Corte sottolinea inoltre che l’assenza di finalità commerciale è il criterio decisivo per la qualificazione come oggetti personali o domestici, ma spetta al giudice nazionale verificare in concreto la ricorrenza delle condizioni fattuali.

Seconda questione: sanzioni penali nazionali

Quanto all’articolo 16 del regolamento n. 338/97, la Corte osserva che esso impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni del regolamento, senza imporre una natura specificamente amministrativa o penale. Pertanto, il diritto dell’Unione non esclude in astratto sanzioni penali.

Tuttavia, se l’importazione rientra nella deroga dell’articolo 7, paragrafo 3, come precisata dall’articolo 57 del regolamento n. 865/2006, non vi è violazione del regolamento n. 338/97 e una sanzione nazionale è incompatibile con il diritto UE. Se invece la deroga non si applica, le sanzioni penali restano possibili, ma devono essere proporzionate alla natura e alla gravità dell’illecito, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il preparato contenente estratto di ippocampo giapponese è un "esemplare";
  • lo stesso preparato può costituire un "oggetto personale o domestico" se importato per esigenze terapeutiche personali o familiari, senza scopi commerciali, e se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 57 del regolamento n. 865/2006;
  • l’articolo 16 del regolamento n. 338/97 osta a una normativa nazionale che sanzioni penalmente un’importazione che ricada nella deroga, mentre, fuori dalla deroga, una sanzione penale è ammissibile solo se conforme alla proporzionalità richiesta dal diritto dell’Unione.

Ricadute pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma una lettura molto ampia della nozione di "esemplare" e impone un controllo rigoroso delle condizioni documentali per l’importazione di prodotti contenenti specie protette. Sul piano penale, la pronuncia ribadisce che la sanzione nazionale deve essere calibrata sulla concreta violazione del regime UE e non può colpire condotte che rientrano in una deroga espressamente prevista dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecommercio di specie protettedogane e importazione di mercimedicinalisanzioni penalitutela della biodiversità

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