Corte di giustizia, Sentenza C-81/24
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 11 June 2026. — LH v OTP banka d.d., anciennement NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR. — Reference for a preliminary ruling – Approximation of laws – Financial services – Access to a payment account with basic features – Directive 2014/92/EU – Article 16(4) – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Consumer included on the list of the United States Office of Foreign Assets Control – Refusal to open such a payment account. — Case C-81/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il rapporto tra il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base e gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ha escluso che l’inclusione del consumatore in una lista OFAC determini automaticamente il rifiuto del conto. Spetta invece alla banca effettuare una valutazione individuale del rischio; solo se, all’esito di tale esame, il rischio non è gestibile, il rifiuto può essere giustificato.
Accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base: un istituto può rifiutarlo per la sola iscrizione del consumatore in una lista OFAC di un paese terzo?
La questione giuridica
Se l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92, letto in combinato disposto con la direttiva 2015/849, consenta agli Stati membri di imporre alle banche di rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base quando il consumatore è incluso in una lista di persone soggette a misure restrittive adottate da un paese terzo; in caso affermativo, se esistano eccezioni legate all’assenza di condanne o di misure restrittive UE/internazionali; e se tale rifiuto incida sulla presunzione di innocenza di cui all’articolo 48 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92, letto alla luce della direttiva 2015/849, non autorizza gli Stati membri a imporre il rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo fatto che il consumatore figura in una lista di soggetti soggetti a misure restrittive di un paese terzo. Un rifiuto è legittimo solo se l’istituto di credito, dopo un’individuale valutazione di tutti i fattori di rischio rilevanti, conclude che l’apertura del conto comporterebbe una violazione delle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, ovvero che il rischio non è gestibile con misure proporzionate.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2014/92/UE
- Considerando 34 direttiva 2014/92/UE
- Considerando 47 direttiva 2014/92/UE
- Direttiva (UE) 2015/849
- Direttiva (UE) 2018/843
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 8 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 13 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 14, paragrafo 4, direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e liste OFAC
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice sloveno nel contesto della domanda di LH contro OTP banka d.d. per ottenere l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. La questione centrale è se l’inclusione del consumatore in una lista di persone soggette a misure restrittive adottate da un paese terzo, in particolare la lista OFAC, consenta di negare l’accesso al conto ai sensi del diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
LH aveva tentato inizialmente di eseguire un pagamento presso una stazione di servizio di Lubiana, ma la banca aveva bloccato l’operazione dopo l’inserimento dei suoi dati nel sistema. In seguito LH aveva chiesto direttamente alla banca l’apertura di un conto di base, ricevendo un rifiuto di fatto. Dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente ha quindi modificato le proprie conclusioni chiedendo che OTP banka fosse condannata ad aprire il conto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza:
- se l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92 consenta di rifiutare un conto di base perché il consumatore è incluso in una lista OFAC, ritenendo che l’apertura violerebbe le norme antiriciclaggio;
- se vi sia un’eccezione quando il consumatore non sia mai stato condannato per il reato indicato nella lista e non siano state adottate misure restrittive da UE, Stato membro o organizzazioni internazionali;
- se una risposta affermativa alla prima questione sia compatibile con l’articolo 48 della Carta;
- se una risposta negativa alla seconda questione incida sulla presunzione di innocenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 16 della direttiva 2014/92, che garantisce ai consumatori legalmente residenti nell’Unione il diritto di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base, ma impone agli Stati membri di far rifiutare la domanda quando l’apertura comporterebbe una violazione delle norme della direttiva 2015/849.
Sono rilevanti anche:
- il considerando 34 della direttiva 2014/92, secondo cui le norme antiriciclaggio non devono essere usate come pretesto per escludere consumatori meno redditizi;
- il considerando 47 della stessa direttiva, secondo cui il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta effettivamente la normativa antiriciclaggio;
- gli articoli 1, 8, 13, 14, paragrafo 4, e 18 della direttiva 2015/849, che delineano l’approccio basato sul rischio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e i casi in cui la relazione d’affari non può essere instaurata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2015/849 persegue una finalità preventiva e si fonda su un approccio basato sul rischio. Gli obblighi di adeguata verifica non operano in modo automatico e astratto, ma richiedono una valutazione concreta dei fattori di rischio da parte dello Stato membro e dell’ente obbligato.
La Corte osserva che l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2015/849 impone di non instaurare una relazione d’affari quando l’ente non è in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) o c). Tuttavia, nel caso di specie, dalla documentazione disponibile non risultava che tali condizioni fossero soddisfatte: il cliente era identificato e il rifiuto si fondava esclusivamente sull’inclusione nella lista OFAC.
Secondo la Corte, l’inclusione in una lista del genere non comporta automaticamente il divieto di instaurare un rapporto bancario. Essa costituisce piuttosto un elemento di rischio rilevante che deve essere considerato nell’ambito di una valutazione individuale complessiva. Se tale valutazione fa emergere un rischio più elevato, la banca deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica; solo se, nonostante tali misure, il rischio non può essere gestito efficacemente con misure proporzionate, il rifiuto del conto può essere giustificato.
La Corte sottolinea inoltre che la natura stessa del conto di base, avente usi limitati, riduce il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, pur non escludendo in assoluto che, in casi concreti, il rischio sia comunque non gestibile.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92, letto in combinato disposto con la direttiva 2015/849, non consente agli Stati membri di imporre alle banche di rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo fatto che il consumatore è inserito in una lista di persone soggette a misure restrittive di un paese terzo. Il rifiuto è possibile solo se la banca abbia effettuato una valutazione individuale del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connesso al rapporto d’affari previsto.
Conseguenze sulle ulteriori questioni
Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo rispetto alla tesi del rifiuto automatico, la Corte ha ritenuto inutile esaminare le ulteriori questioni sulla possibile eccezione e sulla presunzione di innocenza ex articolo 48 della Carta.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione non ammette un rifiuto automatico dell’apertura di un conto di base basato soltanto sull’inclusione del consumatore in una lista OFAC o analoga di un paese terzo; è necessaria una verifica individuale e concreta del rischio, alla luce dell’approccio risk-based della direttiva antiriciclaggio.
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