Corte di giustizia, Sentenza C-903/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 11 giugno 2026. — DJ et PJ contro Santander Bank Polska S.A. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo denominato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Diritto del consumatore agli interessi di mora al tasso legale sugli importi che devono essere restituiti dal professionista – Giurisprudenza nazionale che impone il versamento di interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di notifica della richiesta di pagamento che menziona l’importo esatto del credito reclamato – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività. — Causa C-903/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in un rinvio pregiudiziale polacco, se la direttiva 93/13 impedisca di far decorrere gli interessi di mora a favore del consumatore solo da una richiesta di rimborso contenente l’importo esatto del credito. Ha risposto negativamente, ritenendo che un simile requisito non violi il principio di effettività. La decisione conferma che gli Stati membri possono disciplinare le modalità procedurali del recupero, purché non compromettano la tutela sostanziale garantita dalla direttiva.
Clausole abusive nei mutui in valuta estera: compatibilità con la direttiva 93/13 della regola nazionale che fa decorrere gli interessi di mora solo dalla richiesta di rimborso con indicazione dell’importo esatto
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostino a una giurisprudenza nazionale secondo cui, dopo la declaratoria di nullità di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, il consumatore può ottenere dal professionista gli interessi di mora al tasso legale sulle somme da restituire solo dalla data in cui gli viene notificato un atto stragiudiziale o processuale che indichi l’importo preciso del credito reclamato.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, non ostano a una regola giurisprudenziale nazionale che subordina il decorso degli interessi di mora legali dovuti al consumatore, dopo la nullità di un mutuo per clausole abusive, alla notifica al professionista di una richiesta di pagamento che indichi l’importo preciso da rimborsare, poiché tale requisito non rende praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Ventiquattresimo considerando direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Clausole abusive nei mutui in valuta estera: interessi di mora e richiesta con importo esatto
La Corte di giustizia, Nona Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie relativo alle conseguenze economiche della nullità di un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri contenente clausole abusive. La controversia riguarda in particolare da quando decorrano gli interessi di mora al tasso legale dovuti dalla banca al consumatore sulle somme da restituire.
Fatti e procedimento principale
DJ e PJ avevano stipulato con Santander Bank Polska S.A. un mutuo di lunga durata espresso in CHF, con rimborso in PLN sulla base di clausole di conversione fondate sui tassi della banca. Dopo aver versato per anni rate superiori all’importo originario del capitale, i consumatori hanno contestato la validità del contratto e chiesto la restituzione delle somme pagate, oltre agli interessi di mora.
Il giudice del rinvio ha già dichiarato la nullità del contratto con sentenza parziale, ritenendo abusive le clausole di conversione e impossibile la sopravvivenza del contratto senza di esse. Resta però aperta la questione relativa agli interessi di mora sulla somma residua richiesta dai consumatori.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede se la direttiva 93/13 e il principio di effettività ostino a una interpretazione del diritto polacco secondo cui gli interessi di mora al tasso legale sono dovuti solo dalla data in cui la banca riceve una richiesta di pagamento che indichi l’importo esatto del rimborso richiesto.
In concreto, il dubbio nasce dal fatto che il reclamo stragiudiziale iniziale non conteneva l’indicazione precisa dell’importo, mentre tale indicazione era presente nell’atto introduttivo del giudizio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- il ventiquattresimo considerando della direttiva, che sottolinea la necessità di strumenti efficaci di tutela;
- il principio di effettività;
- l’articolo 47 della Carta, richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva.
Sul piano interno, sono menzionati l’articolo 481 del codice civile polacco sugli interessi di mora e la giurisprudenza nazionale che richiede, per farli decorrere, una domanda con indicazione dell’importo preciso.
Ammissibilità e competenza
La Corte esclude il non luogo a statuire, perché la controversia principale conserva oggetto: il giudice nazionale ha chiarito che, nonostante il ritiro parziale della domanda, dovrà comunque decidere sulla pretesa relativa agli interessi di mora per il periodo controverso.
Respinge inoltre l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca e dal governo portoghese, chiarendo che il quesito attiene all’interpretazione del diritto dell’Unione, non del solo diritto nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la direttiva 93/13 impone ai giudici nazionali di disapplicare le clausole abusive e che, in linea di principio, ciò deve comportare la restituzione delle somme indebitamente versate, altrimenti verrebbe compromesso l’effetto dissuasivo della direttiva.
Tuttavia, la direttiva non disciplina espressamente le conseguenze dell’invalidità del contratto dopo l’eliminazione delle clausole abusive. Spetta quindi agli Stati membri determinare tali conseguenze, nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di effettività.
Applicando questo principio, la Corte osserva che:
- l’indicazione dell’importo preciso nella richiesta di pagamento consente al professionista di conoscere l’entità del debito e di valutarne la fondatezza;
- tale onere non è eccessivo per il consumatore, che conosce gli importi versati e può verificarli tramite estratti conto o certificazioni della banca;
- il requisito nazionale non rende quindi impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva 93/13.
La Corte precisa anche che la circostanza che i consumatori siano assistiti da un avvocato non modifica l’analisi, perché la questione va valutata in astratto rispetto alla regola processuale, non in base alle peculiarità del singolo caso.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, non ostano a una giurisprudenza nazionale che subordina il diritto del consumatore agli interessi di mora al tasso legale alla notifica al professionista di un atto che indichi l’importo preciso del rimborso richiesto.
Principio ricavabile per la pratica
In caso di mutuo nullo per clausole abusive, il consumatore può ottenere gli interessi di mora sulla somma da restituire, ma uno Stato membro può legittimamente esigere che la richiesta stragiudiziale o processuale contenga l’indicazione precisa dell’importo reclamato, purché ciò non renda eccessivamente difficile la tutela effettiva prevista dalla direttiva 93/13.
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