Corte di giustizia, Ordinanza C-860/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 giugno 2026. — HJ contro Ministero dell’Istruzione e del Merito. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine – Titolo che non abilita all’esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro di origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante. — Causa C-860/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha applicato la giurisprudenza già chiarita nella sentenza Artollisi e Lescolanno. Ha stabilito che, ai fini del riconoscimento professionale, uno Stato membro ospitante non è tenuto a valorizzare un titolo conseguito in altro Stato membro se quel titolo non è riconosciuto nello Stato d’origine come abilitante all’esercizio della professione corrispondente. La direttiva 2005/36 opera solo quando il richiedente dispone di un vero titolo di formazione idoneo, nello Stato d’origine, ad abilitare alla professione regolamentata.
Riconoscimento delle qualifiche professionali: lo Stato membro ospitante non deve prendere in considerazione un titolo di formazione rilasciato in un altro Stato membro se tale titolo non è legalmente riconosciuto nello Stato d’origine.
La questione giuridica
Se gli articoli 45 e 49 TFUE, nonché l’articolo 13 e le disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, impongano allo Stato membro ospitante di riconoscere o quantomeno considerare, ai fini dell’accesso alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico, un certificato conseguito in un altro Stato membro che non abilita all’esercizio della corrispondente professione nello Stato d’origine e non è da questo legalmente riconosciuto; in subordine, se l’autorità competente debba comunque valutare tutti i documenti prodotti e applicare eventuali misure compensative.
Principio di diritto
Gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro quando tale titolo non sia legalmente riconosciuto dallo Stato d’origine e non abiliti all’esercizio della corrispondente professione in quello Stato. La direttiva 2005/36 non si applica a una situazione in cui il richiedente non disponga di un titolo che lo qualifichi nello Stato membro d’origine per esercitarvi la professione regolamentata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Riconoscimento di un titolo di formazione non abilitante nello Stato d’origine
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e riguarda il riconoscimento, in Italia, di una certificazione rilasciata da un’università rumena per l’accesso alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico. La Corte chiarisce il rapporto tra direttiva 2005/36/CE e libertà di circolazione/stabilimento nei casi in cui il titolo prodotto non sia legalmente abilitante nello Stato membro d’origine.
Fatti e procedimento principale
HJ aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di una certificazione di completamento di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo rilasciata il 29 maggio 2020 da un’università rumena. Il Ministero aveva respinto la domanda perché il programma seguito non consentiva di accedere in Romania alla professione regolamentata di insegnante specializzato sul sostegno scolastico, essendo necessario un titolo di formazione rilasciato a tal fine dall’autorità competente rumena.
Il Ministero aveva quindi ritenuto che il certificato non costituisse un titolo valido, nello Stato d’origine, per l’esercizio della professione e che non potesse essere considerato titolo di accesso in Italia. Il giudice italiano ha sospeso il procedimento e ha rimesso due questioni alla Corte.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 13 della direttiva 2005/36 osti a una normativa nazionale che consenta il riconoscimento di un titolo specialistico anche quando tale titolo non abiliti all’esercizio della professione nello Stato membro d’origine e non sia ivi legalmente riconosciuto come abilitante;
- se, in alternativa, le disposizioni del titolo III, capo I, della direttiva impongano comunque all’autorità competente di esaminare tutti i documenti prodotti e, se del caso, applicare misure di compensazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama gli articoli 45 e 49 TFUE, oltre alla direttiva 2005/36/CE, in particolare:
- considerando 41;
- articolo 1;
- articolo 2, paragrafo 1;
- articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d);
- articolo 4;
- articolo 13.
È inoltre menzionato l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la risposta si desume chiaramente dalla giurisprudenza.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2005/36 presuppone, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che il richiedente disponga di un titolo di formazione che lo qualifichi, nello Stato membro d’origine, per esercitarvi una professione regolamentata. Di conseguenza, la direttiva non si applica a una situazione in cui la persona interessata non abbia ottenuto un siffatto titolo.
La Corte riformula quindi il quesito in termini di articoli 45 e 49 TFUE: si tratta di stabilire se le libertà fondamentali impongano allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, benché non sia legalmente riconosciuto in quello Stato come abilitante.
Richiamando la sentenza Artollisi e Lescolanno, la Corte ribadisce che, nelle situazioni non coperte dalla direttiva ma rientranti negli articoli 45 o 49 TFUE, l’autorità dello Stato membro ospitante deve in linea di principio valutare diplomi, certificati, titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Tuttavia, tale obbligo vale solo per titoli effettivamente rilasciati e riconosciuti nello Stato membro d’origine come attestanti una qualifica professionale.
La Corte sottolinea che la fiducia reciproca tra Stati membri non può essere invocata per imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine. Se il titolo non è rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro d’origine come abilitante alla professione corrispondente, lo Stato ospitante non è tenuto a prenderlo in considerazione.
Decisione
La Corte dichiara che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest’ultimo.
Portata pratica
Per i professionisti, la decisione conferma che il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche richiede un titolo che abbia, nello Stato d’origine, un effettivo valore abilitante. In mancanza, non opera né il meccanismo della direttiva 2005/36/CE né un obbligo derivante direttamente dalla libera circolazione di lavoratori e stabilimento di “promuovere” il titolo oltre il suo valore nello Stato di rilascio.
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