Cassazione Penale, Ordinanza n. 28098/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sindacabili in sede di legittimità le censure che tendevano a una nuova valutazione del fatto e della prova, e reputando immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena rideterminata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 13/11/2024. Il primo motivo censurava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non ammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. La Corte ha richiamato che i giudici di merito avevano già esaminato e respinto le doglianze difensive con motivazione adeguata, evidenziando, in particolare, elementi indiziari quali l'intestazione delle carte e dei conti, la loro apertura in prossimità dell'invio delle email fraudolente, la loro attivazione per il tempo necessario alla condotta truffaldina e l'immediato prelievo delle somme sottratte. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche: è stato dichiarato generico, perché ripetitivo, e comunque infondato poiché la motivazione della corte territoriale era logica e sufficiente, avendo esercitato correttamente la propria discrezionalità nel negare le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e nel rideterminare la pena in modo congruo.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
La Corte non richiama espressamente la norma, ma applica il principio per cui il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito lo motivi in relazione all'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle fonti di prova o di una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze riproducono in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e non illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito esercita correttamente la propria discrezionalità e spiega in modo sufficiente l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento.
- La determinazione della pena rideterminata in appello non è censurabile in cassazione se risulta sorretta da motivazione adeguata e coerente con i criteri di discrezionalità giudiziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28030/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →