Ordinanza n. 3733/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, n. 4825/2022 pubblicata il 10.10.2022, resa nel giudizio n.r.g. 15077/2021, munita di formula esecutiva dell’11.10.2022, notificata al MIUR in pari data, nonché passata in giudicato, come risulta da copia conforme con attestazione di non proposto appello e/o gravame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 4825/2022
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 4825/2022, passata in giudicato e notificata al Ministero. Nel precedente giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 5403/2024, era stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con facoltà di delega. Con istanza del 23 aprile 2026, la ricorrente ha chiesto la revoca del Commissario e la sua sostituzione con un soggetto esterno al Ministero, sostenendo che il Commissario non avesse adempiuto ai propri doveri.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l'istanza di revoca e sostituzione del Commissario ad acta. Ha ritenuto necessario acquisire dal Commissario già nominato chiarimenti documentati sull'attività svolta in esecuzione della nomina e sulle ragioni dell'eventuale mancata attuazione di quanto disposto dalla sentenza ottemperanda. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori e fissato la discussione dell'istanza alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, ordinando alla segreteria di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, prima di decidere sulla revoca e sostituzione del Commissario ad acta, il giudice può acquisire dallo stesso commissario chiarimenti documentati sull'attività svolta e sulle ragioni dell'eventuale mancata esecuzione del giudicato.
- La richiesta di sostituire il Commissario ad acta con un soggetto esterno all'amministrazione non può essere decisa senza una previa verifica istruttoria dell'effettivo comportamento tenuto dal commissario e dell'eventuale inadempimento rispetto ai compiti conferiti.
Come è indicizzato
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