Sentenza del 04/12/2020 n. 27775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione (art. 64 D.Lgs. n. 546/1992) denunciando errori nella notificazione degli atti di appello e sostenendo che tale difetto avrebbe reso annullabili le sentenze di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di specificità e per mancata confutazione della ratio decisoria della CTR. In particolare: (i) il rimprovero sulla notifica è stato ritenuto non integrarsi in un 'errore revocatorio' di fatto ma costituire una questione di diritto o procedurale, impugnabile secondo le specifiche fattispecie dell'art. 360 c.p.c.; (ii) il ricorso di cassazione non ha illustrato censure riconducibili in modo preciso alle categorie tassative ex art. 360 c.p.c.; (iii) il ricorrente non ha efficacemente confutato la motivazione della CTR, che aveva ritenuto la supposta inesistenza della notificazione implicita e indicato come il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione per violazione della legge processuale (mancata integrazione del contraddittorio) e non la revocazione. È altresì stato rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
La norma sulla revocazione è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto che il difetto di notificazione denunciato non costituisca un 'errore revocatorio' di fatto tale da giustificare la revocazione prevista da tale articolo.
Codice di Procedura Civile
articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5
Il giudizio di legittimità è vincolato e tassativo: i motivi devono rientrare nelle fattispecie previste da art. 360 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo della specificità richiesta, con mancanza di enunciazione precisa dei vizi denunciati.
Codice di Procedura Civile
Il ricorrente ha evocato questa disposizione sostenendo che la mancata verifica della regolarità della notificazione sarebbe errore di fatto; la Corte ha però considerato tale deduzione come mera ripetizione della tesi originaria e non come confutazione della ratio decisoria della CTR.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
articolo 13, comma 1 quater; articolo 1 bis
La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti che comportano l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) secondo le disposizioni indicate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 19959/14; n. 11603/18; ord. n. 1/2016; n. 17110/10
Richiamati come precetti sul carattere vincolato e tecnico del giudizio di cassazione e sull'onere di specificità dei motivi; la CTR e la Corte hanno fatto riferimento a tali precedenti per giustificare l'inammissibilità del ricorso generico.
Massime di principio
- La revocazione per errori 'revocatori' è ammessa solo per specifici errori di fatto; questioni di diritto o di regolarità procedurale (come la qualificazione della notifica) vanno normalmente impugnate secondo le vie ordinarie di leggittimità (es. ricorso per cassazione) e non mediante revocazione.
- In Cassazione è indispensabile formulare motivi specifici e tassativi riconducibili alle categorie dell'art. 360 c.p.c.; motivi generici, confusi o non tecnicamente inquadrati sono inammissibili.
- Se la motivazione di merito lascia una supposizione implicita (per es. sull'avvenuta o meno notificazione) e ciò ha inciso sul contraddittorio, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per violazione della legge processuale, non necessariamente la revocazione.
- Nel ricorso si deve affrontare e confutare esplicitamente la ratio decisoria del giudice di merito; la mera reiterazione dei fatti o delle tesi già svolte non è sufficiente.
- Ricorsi manifestamente infondati o processualmente inammissibili possono comportare aggravio del contributo unificato (raddoppio) secondo la disciplina del DPR n. 115/2002.
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