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Sentenza

Sentenza del 04/12/2020 n. 27775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto revocazione (art. 64 D.Lgs. n. 546/1992) denunciando errori nella notificazione degli atti di appello e sostenendo che tale difetto avrebbe reso annullabili le sentenze di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di specificità e per mancata confutazione della ratio decisoria della CTR. In particolare: (i) il rimprovero sulla notifica è stato ritenuto non integrarsi in un 'errore revocatorio' di fatto ma costituire una questione di diritto o procedurale, impugnabile secondo le specifiche fattispecie dell'art. 360 c.p.c.; (ii) il ricorso di cassazione non ha illustrato censure riconducibili in modo preciso alle categorie tassative ex art. 360 c.p.c.; (iii) il ricorrente non ha efficacemente confutato la motivazione della CTR, che aveva ritenuto la supposta inesistenza della notificazione implicita e indicato come il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione per violazione della legge processuale (mancata integrazione del contraddittorio) e non la revocazione. È altresì stato rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992

    La norma sulla revocazione è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto che il difetto di notificazione denunciato non costituisca un 'errore revocatorio' di fatto tale da giustificare la revocazione prevista da tale articolo.

  • Codice di Procedura Civile

    articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Il giudizio di legittimità è vincolato e tassativo: i motivi devono rientrare nelle fattispecie previste da art. 360 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo della specificità richiesta, con mancanza di enunciazione precisa dei vizi denunciati.

  • Codice di Procedura Civile

    Il ricorrente ha evocato questa disposizione sostenendo che la mancata verifica della regolarità della notificazione sarebbe errore di fatto; la Corte ha però considerato tale deduzione come mera ripetizione della tesi originaria e non come confutazione della ratio decisoria della CTR.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

    articolo 13, comma 1 quater; articolo 1 bis

    La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti che comportano l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio) secondo le disposizioni indicate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 19959/14; n. 11603/18; ord. n. 1/2016; n. 17110/10

    Richiamati come precetti sul carattere vincolato e tecnico del giudizio di cassazione e sull'onere di specificità dei motivi; la CTR e la Corte hanno fatto riferimento a tali precedenti per giustificare l'inammissibilità del ricorso generico.

Massime di principio

  • La revocazione per errori 'revocatori' è ammessa solo per specifici errori di fatto; questioni di diritto o di regolarità procedurale (come la qualificazione della notifica) vanno normalmente impugnate secondo le vie ordinarie di leggittimità (es. ricorso per cassazione) e non mediante revocazione.
  • In Cassazione è indispensabile formulare motivi specifici e tassativi riconducibili alle categorie dell'art. 360 c.p.c.; motivi generici, confusi o non tecnicamente inquadrati sono inammissibili.
  • Se la motivazione di merito lascia una supposizione implicita (per es. sull'avvenuta o meno notificazione) e ciò ha inciso sul contraddittorio, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per violazione della legge processuale, non necessariamente la revocazione.
  • Nel ricorso si deve affrontare e confutare esplicitamente la ratio decisoria del giudice di merito; la mera reiterazione dei fatti o delle tesi già svolte non è sufficiente.
  • Ricorsi manifestamente infondati o processualmente inammissibili possono comportare aggravio del contributo unificato (raddoppio) secondo la disciplina del DPR n. 115/2002.

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