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Sentenza

Sentenza del 04/12/2020 n. 2575 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 199/2020 Cartella di pagamento - notifica a mezzo pec - possibilità - mancanza di firma digitale - estensione del file non in p7m - utilizzo della firma digitale PADES e CADES - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della validità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento per presunta carenza della firma digitale sull'allegato: il documento notificato non recava estensione .p7m né firma CADES, ma era firmato in formato PDF con firma digitale PADES. Il ricorrente sosteneva l'invalidità della notifica per mancanza della firma 'corretta' o per l'estensione del file non conforme.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima la notifica a mezzo PEC anche quando l'allegato è firmato con firma digitale PADES (firma su PDF) e non presenta estensione .p7m. È stato affermato che le firme digitali CADES e PADES sono entrambe ammesse ed equivalenti, riconosciute valide ed efficaci anche nel processo tributario e civile. Inoltre viene richiamata la disciplina che rende obbligatorio l'uso della PEC per le notifiche dell'Agente della Riscossione verso soggetti obbligati (imprenditori individuali, società, professionisti) a decorrere dal 1° giugno 2016, mentre per i privati resta una facoltà dell'ente.

Norme richiamate

  • art. 38, legge 23 luglio 2010 n. 122 (c.d. legge 78/2010)

    Introduce la possibilità per l'ente di notificare a mezzo PEC; disciplina il ricorso alla posta elettronica certificata per gli atti della riscossione.

  • D.lgs. 159/2015

    Specificazione e completamento della disciplina delle notifiche dell'Agenzia della Riscossione: dal 1° giugno 2016 le notifiche devono essere eseguite via PEC verso soggetti obbligati ad avere PEC (imprese, professionisti, società), mentre per i privati rimane facoltativa.

  • Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) / normative sulla firma elettronica e digitale

    Sostiene il principio di equivalenza funzionale tra diverse tipologie di firme elettroniche qualificate/avanzate e la loro efficacia probatoria; consente di ritenere valide sia le firme CADES (firma su dati, spesso .p7m) sia le PADES (firma su PDF).

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

    Norme tecniche e principi che regolano l'uso della firma elettronica, della PEC e delle notifiche telematiche nella pubblica amministrazione, con riconoscimento dell'efficacia probatoria delle firme elettroniche conformi.

Massime di principio

  • La notifica via PEC della cartella di pagamento è valida se eseguita secondo le regole di consegna della PEC e se è possibile verificare integrità e paternità del documento notificato; il formato del file (.p7m o .pdf firmato PADES) non determina di per sé l'invalidità.
  • Le firme digitali CADES e PADES sono funzionalmente equivalenti e entrambe idonee a garantire l'integrità e l'autenticità del documento nei procedimenti tributari e civili; contestare la validità della notifica solo sulla base dell'estensione del file è insufficiente.
  • Per i soggetti obbligati (imprese, professionisti, società) l'uso della PEC per le notifiche dell'Agente della Riscossione è obbligatorio dal 1° giugno 2016; per i privati resta una facoltà dell'ente notificante.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve provare concretamente l'inefficacia della notifica (es. inesistenza della PEC del destinatario, mancata ricezione attestata dalla PEC o impossibilità di verificare autenticità/integrità del documento), non limitarsi a rilievi formali sull'estensione del file.
  • Buone prassi per l'ente notificante: conservare ricevute complete di consegna PEC, indicare metadati di firma e assicurare che gli allegati siano firmati con tecnologie riconosciute (PADES o CADES) in modo verificabile; per il destinatario: verificare sempre le ricevute e la validità della firma digitale prima di proporre impugnazione.

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