Sentenza del 04/12/2020 n. 6257 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 136/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - PARTI DEL PROCESSO - Appello della parte intimata già contumace in primo grado - Ammissibilità di mere difese e allegazioni documentali - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il ruolo e 38 cartelle esattoriali sostenendo, in particolare, che le cartelle non erano mai state notificate e che erano prescritte. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso perché l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si era costituita e non aveva documentato la notifica. In appello l'Agenzia ha dedotto e documentato che le cartelle erano state regolarmente notificate e che la contribuente aveva chiesto rateizzazione e partecipato alla definizione agevolata (rottamazione), elementi che dimostravano la conoscenza e la definitività delle cartelle.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione: ha ritenuto ammissibili in appello le maglie difensive dell'Amministrazione consistenti nella produzione di documenti comprovanti la regolare notifica delle cartelle e le conseguenti richieste di rateizzazione/rottamazione. Ha affermato che tali allegazioni costituiscono mere difese e non nuove eccezioni ai sensi dell'art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/92, pertanto non vietate in secondo grado. Sulla base della documentazione prodotta in appello la CTR ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate e quindi consolidate per mancata impugnazione tempestiva, dichiarando la manifesta infondatezza del ricorso e riformando la sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate in ragione dell'omessa tempestiva produzione documentale in primo grado da parte dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 57 comma 2
Limitazione alle eccezioni 'nuove' in appello; non impedisce invece la deduzione in appello di mere difese dirette a contestare le censure dedotte dal contribuente, purché non ampliino il thema decidendum.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 58
Disciplina speciale del rito tributario che consente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, la produzione in appello di nuovi documenti preesistenti al giudizio di primo grado.
D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) art. 6
La domanda di definizione agevolata può implicare un riconoscimento del debito o la rinuncia a eccezioni come la prescrizione; tali atti possono essere utilizzati dall'Amministrazione per dimostrare la conoscenza del debito da parte del contribuente.
Codice Civile art. 2712
Riconosciuta possibilità di utilizzo di riproduzioni fotografiche/scannerizzate come copie aventi efficacia probatoria per documenti conservati in formato informatico.
R.D. n. 1611/1933 art. 43 comma 4 (richiamato)
art. 43, comma 4 R.D. 1611/1933
Riferimenti alla disciplina della rappresentanza dell'Agenzia; la CTR ha richiamato giurisprudenza che ammette la costituzione dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro senza onere probatorio specifico circa la scelta quando sia autorizzata dalle norme o da delega.
Norme di riferimento per rappresentanza e appalto di servizi legali (d.lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 17)
art. 4 e 17 d.lgs. 50/2016
Citati a conferma che l'Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi previsti, senza necessità di allegare specifica prova della delega in giudizio.
Massime di principio
- In materia tributaria le nuove allegazioni in appello che si limitano a contestare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato (ad esempio la regolare notifica) costituiscono mera difesa e non 'nuove eccezioni': sono quindi ammissibili in secondo grado.
- La produzione in appello di documenti preesistenti al giudizio di primo grado è ammessa nel processo tributario se volta a sostenere le difese e non a introdurre un diverso thema decidendum.
- La mancata produzione in primo grado della prova documentale da parte dell'Amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ma non osta all'utilizzabilità di tali documenti validamente prodotti in appello.
- Se risulta provata la regolare notifica della cartella esattoriale e questa non è stata impugnata nei termini, l'estratto di ruolo è consolidato e non è possibile contestarlo nel giudizio sul ruolo salvo che la mancata notifica sia effettivamente dimostrata.
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocato del libero foro è generalmente valida e non richiede che in giudizio si provi formalmente la delega quando la legge o le convenzioni consentono tale patrocinio.
- Distinguere sempre tra eccezioni 'in senso stretto' (attività estintive o modificative del credito, vietate se nuove in appello) e mere contestazioni di fatti già posti a base del giudizio (ammissibili in appello).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 262 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 2569 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 2575 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 6249 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 6258 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 dic 2020Sentenza del 04/12/2020 n. 27775 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →