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Sentenza

Sentenza del 04/12/2020 n. 6258 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 137/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONI - Appello - Notificazione presso sede secondaria del concessionario per la riscossione - Inesistenza della notificazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a canoni per due insegne pubblicitarie per l'anno 2017; dedotte censure di: assenza di motivazione e di poteri del soggetto notificante, mancata sottoscrizione, violazione del principio di capacità contributiva, illegittimità costituzionale della norma, inesistenza del presupposto impositivo perché le insegne sarebbero state rimosse nel dicembre 2016 e le dimensioni sarebbero state inferiori al minimo tassabile (inferiori a 5 mq). In sede di appello è anche stata contestata l'ammissibilità del gravame per presunta inesistenza della notifica eseguita presso sede secondaria del concessionario e successiva irregolarità delle notifiche successive.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Sul piano processuale il Collegio ha ritenuto che la notifica effettuata presso la sede secondaria del concessionario non integrasse un'"inesistenza" della notificazione (che ricorre solo quando manca totalmente un atto individuabile come notificazione), bensì una nullità; la Corte ha disposto la rinnovazione (art. 291 c.p.c.) e ha ritenuto instaurato correttamente il contraddittorio con la notificazione integrativa eseguita il 4.11.2019. Sul merito il giudice ha ritenuto che fosse onere del contribuente provare che le insegne avessero dimensioni inferiori a 5 mq o che fossero state rimosse prima del periodo impositivo; non essendo stati prodotti documenti probatori idonei, le deduzioni del ricorrente sono state ritenute infondate. Per tali ragioni la sentenza di primo grado è stata confermata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 51

    termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria (60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte)

    Stabilisce il termine ordinario per proporre appello; se la sentenza non viene notificata, si applica il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1

    se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, l'appello non può proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione

    Il termine decadenziale di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza quando questa non è stata notificata; nel caso di specie il termine semestrale è decorrente dalla pubblicazione (16.10.2018).

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1‑bis

    esenzione per insegne che contraddistinguono la sede e che hanno superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

    La norma fissa la soglia di esenzione; grava sul contribuente l'onere probatorio circa la minore superficie o la rimozione delle insegne.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    rinnovazione della notificazione

    La nullità della notificazione può essere sanata con la rinnovazione disposta dal Collegio, come avvenuto nel caso (notifica integrativa del 4.11.2019).

  • Costituzione, art. 53

    principio della capacità contributiva

    Invocato dal ricorrente per censurare l'imposta, ma ritenuto infondato dal giudice in assenza di elementi tali da dimostrare violazione del principio.

Massime di principio

  • La notifica effettuata presso una sede secondaria del concessionario per la riscossione non determina automaticamente l'"inesistenza" dell'atto: se l'atto è riconoscibile come notifica, eventuali difformità rientrano nella categoria della nullità, sanabile tramite rinnovazione. Pertanto, prima di dedurre l'inesistenza è necessario verificare se manchino gli elementi essenziali che rendono l'atto riconoscibile come atto di notificazione.
  • Quando una sentenza della commissione tributaria non è notificata, il termine per proporre appello è il semestre previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza; è quindi fondamentale controllare la data di pubblicazione quando si contestano termini di impugnazione.
  • Sull'onere della prova relativo a circostanze che escludono o limitano il presupposto impositivo (es. dimensioni delle insegne, rimozione antecedente all'anno d'imposta) grava il contribuente: mere asserzioni prive di documentazione probatoria non sono sufficienti.
  • Le contestazioni sulla legittimazione o sui poteri del soggetto notificante richiedono prova specifica; la semplice eccezione formale non è decisiva se il contraddittorio è stato effettivamente instaurato o la nullità è stata sanata con rinnovazione.
  • Se il giudice invita a integrare o rinnovare la notificazione, la conseguente esecuzione della rinnovazione rende regolare il processo e conserva la possibilità di decidere nel merito; è pertanto consigliabile adempiere all'ordine del Collegio in modo tempestivo e documentato.
  • Le questioni relative alle modalità di notifica (cartacea vs. telematica) devono essere valutate alla luce della normativa vigente alla data dell'iscrizione a ruolo e degli specifici inviti del Collegio; non sempre l'uso della posta è vietato se la procedura telematica non è ancora obbligatoria o se la parte agisce su invito del giudice.

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