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Sentenza

Sentenza del 04/12/2020 n. 2569 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 192/2020 ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - sottoscrizione "per il direttore provinciale" - validità - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto "per il direttore provinciale" da un impiegato; riteneva invalida la sottoscrizione in mancanza di una particolare qualifica dirigenziale del soggetto che apponeva la firma

La decisione

la sentenza ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso effettuata da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio, senza necessità che tale impiegato possieda una specifica qualifica dirigenziale; richiamato l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973, che ammette la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, si è quindi confermata la legittimità dell'atto impositivo

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 1

    gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    la norma autorizza espressamente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio; non richiede che il delegato abbia una qualifica dirigenziale

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento "per il direttore provinciale" da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato è valida.
  • Non è richiesta una specifica qualifica dirigenziale del firmatario: è sufficiente che sia un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio.
  • In situazioni analoghe occorre verificare l'esistenza effettiva della delega: se la delega è ragionevolmente desumibile o documentabile, la firma è generalmente considerata valida.
  • Se il contribuente contesta la validità rilevando l'assenza di delega provata, l'onere probatorio può gravare sulle parti a seconda delle circostanze; è prudente richiedere documentazione interna che attesti la delega.
  • La forma della firma (es. "per il direttore provinciale") non determina di per sé nullità se risulta che il firmatario era legittimamente delegato.

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