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Sentenza

Sentenza del 04/12/2020 n. 6249 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 145/2020 ACCERTAMENTO - IVA - Omessa fatturazione - Compravendita immobiliare - Differente disciplina giuridica di caparra confirmatoria e di acconto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello della XXX s.r.l. è stato accolto: è stato annullato l'avviso di accertamento impugnato relativo alla sanzione IVA per l'anno 2013. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento IVA per omessa fatturazione di presunti acconti versati nel 2012-2013 per complessivi euro 1.325.000,00. La società aveva invece qualificato le somme versate come caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. e contestava l'accertamento per violazione del contraddittorio, per mancata redazione del PVC, per decorrenze di termini e per la natura di caparra degli importi. In primo e secondo grado l'Ufficio aveva ritenuto che dalle scritture contabili risultassero anticipi di corrispettivo (acconti) e non caparre, perché le somme erano state rilevate nel conto "fabbricati strumentali" e non solo in conti finanziari; il giudice d'appello, tuttavia, ha rilevato che il nomen iuris dato dalle parti (contratto preliminare che definisce espressamente le somme come "caparra confirmatoria") non può essere scalfito solo da una valutazione formale delle scritture contabili e che l'accertamento sostanziale compete al giudice di merito che deve esaminare gli elementi intrinseci ed estrinseci idonei a dimostrare una diversa natura delle somme. Inoltre la Corte ha ritenuto che fosse onere dell'Agenzia dedurre e provare che le dazioni avessero natura di caparra confirmatoria contraria all'effettiva volontà delle parti, cosa che non è avvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta

    La caparra confirmatoria ha natura autonoma e può svolgere funzione di garanzia o di liquidazione convenzionale del danno; la sua qualificazione contrattuale rileva, salvo che elementi oggettivi e circostanze di segno opposto dimostrino che la qualifica formale non corrisponde alla reale funzione economica della somma (es. si tratta invece di un acconto).

  • art. 6, comma 4, DPR n. 633/1972

    Ai fini IVA, rilevano i pagamenti che costituiscono anticipazioni del prezzo (acconti); le caparre sono assoggettate a IVA solo se risultano destinate ad anticipazione del prezzo, cosa che va accertata in base alla volontà delle parti e agli elementi contrattuali e extracontrattuali.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Canoni interpretativi del contratto: l'accertamento della volontà delle parti e dell'interpretazione del contratto è devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole interpretative o insufficienza della motivazione.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato nel contratto preliminare per definire termini di maturazione del corrispettivo e la possibilità che la caparra diventi corrispettivo solo dopo lo spirare di specifici termini (qui menzionato come clausola contrattuale rilevante per la qualificazione delle somme).

Massime di principio

  • Il nomen iuris usato dalle parti (es. 'caparra confirmatoria') è rilevante ma non decisivo: il giudice deve valutare elementi intrinseci ed estrinseci (contratto, condotta successiva, modalità di contabilizzazione, entità rispetto al prezzo, comportamenti in caso di inadempimento) per verificare la vera natura della somma.
  • La qualificazione come caparra esclude automaticamente l'assoggettamento a IVA solo se la somma ha funzione di garanzia o di risarcimento forfettario; se la caparra è destinata ad anticipare il prezzo e ciò risulta dalla volontà delle parti e dalle circostanze, rileva come acconto ai fini IVA.
  • L'onere probatorio rispetto alla effettiva natura giuridica delle somme può gravare sull'Amministrazione finanziaria quando le parti hanno formalmente qualificato i versamenti e la documentazione e la condotta successiva non dimostrino chiaramente il contrario: l'Ufficio deve dedurre e dimostrare gli elementi oggettivi che giustificano una diversa qualificazione.
  • Le scritture contabili sono indizio importante ma non vincolante: movimenti su conti patrimoniali o economici vanno valutati insieme alle clausole contrattuali e alla prassi delle parti; non è sufficiente una valutazione puramente formale della contabilità per sovvertire la qualificazione contrattuale.
  • In ambito procedurale, l'obbligo di instaurare il contraddittorio o redigere il PVC dipende dall'effettiva attività di accesso/ispezione/verifica: l'assenza di accesso può escludere tali obblighi, ma le questioni sostanziali devono comunque essere adeguatamente motivate nell'atto impositivo.

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