Sentenza del 12/10/2016 n. 2527 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione d'azienda - debiti tributari dell'azienda ceduta - responsabilità solidale del cessionario - sussidiaria e limitata - è tale - cessione in frode al fisco - responsabilità solidale presunta iuris tantum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente. La sentenza distingue tra cessione conforme alla legge e cessione effettuata in frode al fisco. In caso di cessione ordinaria, il cessionario che abbia diligentemente richiesto all'Amministrazione finanziaria informazioni sulla posizione debitoria del cedente risponde in via sussidiaria, entro il limite del valore dell'azienda o del ramo ceduto e per imposte e sanzioni relative a violazioni commesse nel triennio precedente, oppure commesse anteriormente ma già contestate o irrogate nel medesimo periodo. In caso di cessione in frode al fisco, opera invece una presunzione semplice di responsabilità, superabile mediante prova contraria, senza i predetti limiti quantitativi e temporali.
La decisione
La Cassazione ha chiarito che l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c. e disciplina specificamente la responsabilità del cessionario per tutelare i crediti tributari. La responsabilità non è quindi sempre illimitata: nella cessione regolare, accompagnata dalla richiesta di certificazione o di informazioni fiscali, è sussidiaria e limitata al valore della cessione e alle obbligazioni tributarie individuate dalla legge. Se, invece, la cessione è stata realizzata in frode al fisco, la responsabilità è presunta iuris tantum e non beneficia delle limitazioni relative al quantum e all'oggetto. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso né identifica formalmente le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorrente abbia ottenuto l'accoglimento o il rigetto.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. n. 472/1997
È la disciplina speciale applicabile alla responsabilità tributaria del cessionario d'azienda. In caso di cessione regolare, prevede una responsabilità sussidiaria e limitata; in caso di frode al fisco, consente una presunzione semplice di responsabilità senza le medesime limitazioni.
Art. 2560, comma 2, del codice civile
Prevede, in generale, la responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, ma risulta recessivo rispetto alla disciplina speciale tributaria dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
Massime di principio
- Prima di acquistare un'azienda è opportuno richiedere formalmente all'Amministrazione finanziaria la certificazione o le informazioni sulla posizione tributaria del cedente e conservare la documentazione, perché tale comportamento può limitare la responsabilità del cessionario.
- In una cessione ordinaria, la responsabilità del cessionario non è automaticamente illimitata: può essere sussidiaria, circoscritta al valore dell'azienda ceduta e riferita alle violazioni fiscali individuate dall'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
- La frode al fisco modifica radicalmente il regime di responsabilità: il cessionario può essere ritenuto responsabile anche oltre i limiti ordinari, salvo che dimostri l'assenza della frode o degli elementi che fondano la presunzione.
- La presunzione di frode è iuris tantum, quindi non è assoluta: il cessionario può fornire prova contraria, dimostrando la correttezza dell'operazione e l'assenza di intenti elusivi o fraudolenti.
- La disciplina tributaria speciale prevale sulle regole civilistiche generali quando si tratta di debiti fiscali derivanti dalla cessione d'azienda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 305 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 1763 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2042 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2539 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →