Sentenza del 12/10/2016 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Commissioni tributarie che non applicano il processo tributario telematico - Appello - Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. L'utilizzo della PEC per la notificazione dell'atto, in assenza di applicazione del processo tributario telematico presso la commissione competente, è stato considerato espressamente escluso dalla disciplina vigente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito di un procedimento davanti a una commissione tributaria che non applicava il processo tributario telematico. La notifica è stata ritenuta non valida perché la PEC era utilizzabile per le comunicazioni previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992, mentre poteva essere impiegata per le notificazioni solo presso le commissioni tributarie abilitate al processo tributario telematico.
Norme richiamate
Art. 16, comma 4, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
La disposizione è stata interpretata nel senso di escludere l'utilizzo della PEC per notificazioni non consentite dalla disciplina applicabile al procedimento.
Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992
La PEC era ammessa per le comunicazioni previste dalla norma, ma la possibilità di effettuare notificazioni tramite PEC era estesa soltanto alle commissioni tributarie che applicavano il processo tributario telematico.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare, prima di notificare un atto via PEC, se l'ufficio giudiziario competente applica effettivamente il processo tributario telematico.
- L'abilitazione della PEC per le comunicazioni non implica automaticamente la sua validità per le notificazioni degli atti processuali.
- Una notificazione effettuata con uno strumento non consentito dalla disciplina applicabile può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguenze preclusive particolarmente gravi.
- È necessario distinguere tra comunicazioni di cancelleria o segreteria e notificazioni processuali: le prime possono essere ammesse in un ambito più ampio rispetto alle seconde.
- Prima del deposito o della notifica di un appello è opportuno verificare la normativa vigente, le regole tecniche e l'abilitazione telematica dello specifico ufficio giudiziario.
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