Sentenza del 12/10/2016 n. 1763 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Redditometro - Presunzione legale - E' tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato affermato che le risultanze del redditometro costituiscono una presunzione legale di capacità contributiva. Di conseguenza, l'accertamento sintetico basato su tali risultanze non richiede, da parte dell'Ufficio, ulteriori particolari dimostrazioni oltre al richiamo dei dati e degli elementi risultanti dal redditometro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sulle risultanze del cosiddetto "redditometro", sostenendo, in sostanza, che l'Ufficio dovesse fornire ulteriori e specifiche prove della maggiore capacità contributiva oltre al mero richiamo ai dati risultanti dal redditometro.
Norme richiamate
Accertamento sintetico mediante redditometro
Le risultanze del redditometro sono idonee a fondare una presunzione legale di capacità contributiva; pertanto l'Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove specifiche, salvo il successivo contraddittorio e la possibilità per il contribuente di dimostrare elementi contrari.
Sentenza della Corte di Cassazione 24 luglio 2014, n. 16832
La pronuncia è richiamata a sostegno della qualificazione delle risultanze del redditometro come presunzione legale e della sufficienza del loro richiamo ai fini dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione può basarsi sugli elementi standardizzati e sui dati del redditometro senza dover dimostrare ulteriormente, in via analitica, la maggiore capacità contributiva.
- La presunzione derivante dal redditometro non rende necessariamente incontestabile l'accertamento: il contribuente può contestare la correttezza dei dati, la riferibilità delle spese o dimostrare che le somme utilizzate derivano da redditi esenti, già tassati, da disponibilità patrimoniali pregresse o da altre fonti non imponibili.
- La difesa del contribuente deve quindi concentrarsi sulla prova contraria e sulla ricostruzione documentata della reale provenienza delle disponibilità economiche, non soltanto sulla richiesta che l'Ufficio fornisca ulteriori prove oltre al redditometro.
- La validità concreta dell'accertamento dipende comunque dal rispetto delle regole procedurali applicabili, inclusa la corretta instaurazione del contraddittorio quando richiesta dalla disciplina vigente.
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