Sentenza del 12/10/2016 n. 2042 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata - termini decadenziali - art. 12, D.L. n. 78/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul raddoppio dei termini decadenziali previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009, riferito ad attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. La contestazione riguardava, in particolare, l'applicazione retroattiva della proroga dei termini a un periodo d'imposta anteriore all'entrata in vigore della norma, in violazione dei principi di irretroattività, legalità e tutela dell'affidamento.
La decisione
L'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 è stato ritenuto illegittimo, poiché il raddoppio dei termini introdotto dal D.L. n. 78/2009 non poteva essere applicato retroattivamente in assenza di una specifica disposizione legislativa. L'impostazione è stata ritenuta conforme all'art. 25 della Costituzione e ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con prevalenza delle ragioni del privato.
Norme richiamate
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009
La norma prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento in relazione ad attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il raddoppio dei termini non può essere applicato retroattivamente a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della disposizione, se manca una previsione legislativa espressa in tal senso.
Art. 25 della Costituzione
Principio di legalità e irretroattività.
Le disposizioni che incidono sui termini e sulle conseguenze dell'accertamento devono rispettare il principio di legalità e non possono essere applicate retroattivamente in assenza di una chiara previsione normativa.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto tutela l'affidamento e la certezza dei rapporti tributari, ostacolando l'applicazione retroattiva di norme fiscali sfavorevoli al contribuente.
Massime di principio
- Una proroga o un raddoppio dei termini per l'accertamento non si applica automaticamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- In materia tributaria, le norme che ampliano retroattivamente il potere di accertamento dell'Amministrazione devono essere previste da una disposizione legislativa espressa e inequivoca.
- La detenzione di attività in Paesi a fiscalità privilegiata può giustificare termini di controllo più ampi solo nei limiti temporali stabiliti dalla legge applicabile al periodo d'imposta interessato.
- In caso di accertamento notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la decadenza verificando la data di entrata in vigore della norma invocata dall'Amministrazione e l'eventuale assenza di una disciplina transitoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 305 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 1763 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2527 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2539 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 ott 2016Sentenza del 12/10/2016 n. 2544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →