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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 2544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di bollo - Preavviso fermo amministrativo - notifica cartella di pagamento - onere della prova - incombe all'ente della riscossione - estratti di ruolo - meri atti interni - non sono sufficienti - notifica - non sussiste - interruzione - non è tale - prescrizione pretesa - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria sostenendo, in particolare, che l'ente della riscossione non avesse provato la notifica della cartella di pagamento. La questione riguardava l'efficacia della cartella quale atto interruttivo della prescrizione e l'idoneità degli estratti di ruolo a dimostrare l'avvenuta notifica. Secondo la sentenza, la mera produzione degli estratti di ruolo non è sufficiente, poiché si tratta di atti interni dell'amministrazione e non della prova della notificazione dell'atto al destinatario.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 3150/2016, ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento dovesse essere provata rigorosamente dall'ente della riscossione. Non essendo sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e non risultando provata la notifica della cartella, quest'ultima non poteva essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione. Ne è conseguita l'eventuale prescrizione della pretesa e l'accoglimento della contestazione del contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina della prescrizione e degli atti interruttivi

    La cartella di pagamento può interrompere la prescrizione solo se risulta validamente notificata al contribuente. L'onere di provare la notifica grava sull'ente della riscossione.

  • Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento

    La regolare notificazione deve essere dimostrata mediante documentazione idonea, quale la relata di notifica, l'avviso di ricevimento o altra prova equivalente; il solo estratto di ruolo non dimostra che la cartella sia stata portata a conoscenza del destinatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sostiene che una cartella abbia interrotto la prescrizione, deve provare sia l'esistenza dell'atto sia la sua effettiva e regolare notificazione al contribuente.
  • Gli estratti di ruolo, essendo normalmente documenti interni, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la notifica della cartella.
  • In assenza di prova della notifica di un valido atto interruttivo entro il termine applicabile, la pretesa tributaria può essere dichiarata prescritta.
  • Il contribuente che impugna un preavviso di fermo può contestare la prescrizione delle somme sottostanti, chiedendo all'ente di produrre la documentazione completa delle notifiche.
  • La verifica deve comunque tenere conto del termine prescrizionale specifico applicabile al tributo e dell'eventuale presenza di altri atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione.

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