Sentenza del 12/10/2016 n. 2539 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - avviso di accertamento - fatture per operazioni inesistenti - onere della prova - incombe all'Ufficio - presunzioni semplici - requisiti di gravità, precisione e concordanza - sono necessari - fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - consapevolezza del contribuente - ordinaria diligenza imprenditoriale - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn assenza di una prova adeguata da parte dell’Ufficio circa l’inesistenza delle operazioni o la consapevolezza, anche colposa, del contribuente rispetto alla frode, non è possibile negare la detrazione IVA né recuperare l’imposta contestata. L’esito è quindi favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell’IVA detratta sulla base di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. In particolare, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve dimostrare non solo l’inesistenza o la diversa riferibilità soggettiva dell’operazione, ma anche che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza imprenditoriale, di partecipare a una frode. Tale dimostrazione può essere fornita mediante presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni inesistenti
Per poter negare la detrazione IVA ipotizzando una fatturazione relativa ad operazioni inesistenti, l’Ufficio ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che le operazioni non sono state effettuate ovvero, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza imprenditoriale, di partecipare ad un’operazione fraudolenta.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. Non è sufficiente rilevare irregolarità formali o la mera anomalia del fornitore: occorrono elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti che dimostrino l’inesistenza dell’operazione o la consapevole partecipazione del contribuente alla frode.
Cassazione, sentenze n. 10414/2011, n. 35778/2014 e n. 967/2016
La giurisprudenza richiamata conferma che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la negazione della detrazione richiede la prova della conoscenza o della conoscibilità della frode da parte del contribuente, valutata secondo l’ordinaria diligenza imprenditoriale.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la detrazione IVA solo perché il fornitore è risultato inadempiente, irregolare o coinvolto in una frode.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti deve essere provato che la cessione del bene o la prestazione del servizio non siano mai avvenute; per quelle soggettivamente inesistenti deve essere provato anche il coinvolgimento consapevole o colposo del contribuente.
- Le presunzioni sono ammissibili, ma devono essere gravi, precise e concordanti; semplici sospetti o anomalie isolate non sono sufficienti.
- Il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato una normale diligenza imprenditoriale, verificando l’identità, l’affidabilità e l’effettiva operatività del fornitore in relazione alle circostanze concrete.
- Se l’Ufficio non dimostra l’inesistenza dell’operazione o la consapevolezza del contribuente rispetto alla frode, il recupero dell’IVA detratta deve essere annullato.
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