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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09115/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2001, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la dichiarazione di una società operante nel settore dell'importazione e rivendita di auto usate, recuperando maggiore IVA asseritamente non versata e disconoscendo la detrazione dell'IVA su spese accessorie (agenzia e notarili) addebitate a titolo di rivalsa, con irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità/violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per irrituale notifica dell'appello, con richiamo alla querela di falso; 2) nullità del secondo grado per notifica dell'appello presso indirizzo diverso dal domicilio eletto; 3) vizi della notifica ex L. 890/1982 per firma illeggibile, consegna a persona non qualificata e mancata CAN; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/1992 per mancato invito a munirsi di difensore tecnico prima della contumacia; 5) errata applicazione del regime IVA del margine e cattivo governo dell'onere della prova; 6) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla provenienza comunitaria delle auto e alla qualità dei precedenti proprietari; 7) violazione delle norme sul regime sanzionatorio e sulla disapplicazione di interessi e imposta, deducendo che la questione non avrebbe dovuto essere ritenuta rinunciata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: le censure sulla notifica dell'appello erano inconferenti, prive di specificità o comunque non decisive, anche perché la ricorrente non ha prodotto elementi sufficienti sugli esiti della querela di falso; inoltre non esiste un dovere del giudice di invitare la parte non costituita a nominare un difensore prima della declaratoria di contumacia. Il quinto motivo è stato rigettato nel merito: in tema di regime IVA del margine, trattandosi di beneficio derogatorio e di interpretazione restrittiva, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti e la propria buona fede, secondo la diligenza esigibile da un operatore accorto; restano irrilevanti elementi solo formali come fatturazione e pagamento. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e non individuava adeguatamente un fatto decisivo trascurato dal giudice di merito. Il settimo motivo non ha trovato ingresso perché la questione sanzionatoria era stata ritenuta rinunciata per mancata riproposizione in appello. Non è stata disposta statuizione sulle spese per mancata costituzione sostanziale dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le censure dedotte integrassero un vizio scrutinabile o comunque fondato, per difetto di specificità, inconferenza o richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato con l'art. 24 Cost. nel primo motivo per lamentare la lesione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inconducente.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    invocato come diritto di difesa rispetto alla notifica dell'appello; la Corte ha escluso la violazione nei termini prospettati.

  • artt. 16, 17, 20 e 53 d.lgs. 546/1992

    richiamati per contestare la notifica dell'appello e la nullità del secondo grado; la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità.

  • art. 7, comma 6, L. 890/1982

    nel testo novellato dalla L. 31/2008

    richiamato per contestare la notificazione postale; la Corte ha osservato che, in ogni caso, la notifica non risultava invalidata nei termini dedotti.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per affermare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento quale atto pubblico, salvo querela di falso.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla querela di falso; la Corte ha osservato che la proposizione della querela non determina automaticamente la sospensione del giudizio di cassazione.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere l'obbligo del giudice di invitare la parte non costituita a munirsi di difensore tecnico; la Corte ha negato che tale obbligo esista.

  • art. 36 d.l. 41/1995

    norma fondante il regime IVA del margine, qualificato come regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente.

  • art. 40 d.l. 41/1995

    richiamato dalla ricorrente sul regime del margine; la Corte lo considera nel quadro della disciplina speciale applicabile ai veicoli usati.

  • L. 85/1995

    legge di conversione del d.l. 41/1995, richiamata nel motivo sul regime del margine.

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato in relazione alla disapplicazione del regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la questione rinunciata per mancata riproposizione in appello.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla richiesta di disapplicazione di sanzioni/interessi; la Corte ha ritenuto la questione rinunciata.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine costituisce un'agevolazione speciale, facoltativa e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell'imposta: proprio per questo, la sua applicazione richiede un accertamento rigoroso dei presupposti e un'interpretazione restrittiva.
  • Quando l'Amministrazione contesta, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l'indebita fruizione del regime del margine, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e di dimostrare di avere usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto nel verificare la provenienza del bene.
  • Nella compravendita di veicoli usati, la diligenza richiesta al cessionario si sostanzia nell'individuazione dei precedenti intestatari nei limiti dei dati della carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole reperibilità, al fine di accertare se l'IVA sia stata già assolta a monte e sia quindi applicabile il regime di favore.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o del fatto storico già scrutinato dal giudice di merito; il motivo è ammissibile solo se individua con precisione un fatto decisivo effettivamente trascurato.
  • Le doglianze sulla notificazione dell'atto di appello o sul vizio del secondo grado devono essere specifiche e autosufficienti, riproducendo gli atti rilevanti e consentendo alla Corte il controllo della decisività della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'avviso di ricevimento della notificazione postale, in quanto atto pubblico assistito da fede privilegiata, può essere contestato solo nei limiti e con gli strumenti propri della querela di falso.
  • La mancata riproposizione in appello di una questione comporta la rinuncia alla stessa, salvo che risulti validamente impedita dalla nullità della notificazione dell'impugnazione nei termini accertati dal giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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