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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41987/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna solo il quarto motivo della sentenza, denunciando la erronea applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 3 legge 16 marzo 2006, n.146 e art. 61-bis c.p.). Sostiene che il prodotto energetico trasportato dalla Germania non era soggetto ad accisa in Germania (equiparato agli oli lubrificanti) e che quindi l'attività illecita si sarebbe consumata esclusivamente in Italia mediante elusione dell'accisa. Inoltre deduceva l'assenza di un contributo da parte di un gruppo criminale autonomo operante all'estero.

La decisione

Il ricorso straordinario per errore di fatto è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) la doglianza relativa all'assenza di un gruppo criminale operante all'estero non poteva essere esaminata perché non era stata dedotta in appello e pertanto è preclusa in Cassazione; (ii) il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi/materiali e non alla rivalutazione delle prove o a vizi di ragionamento, mentre il ricorrente contestava valutazioni e interpretazioni della normativa europea; (iii) la Corte ha condiviso l'interpretazione che, sulla base dell'armonizzazione europea e del sistema di controllo (e-AD), il prodotto poteva essere ritenuto assoggettato ad accisa anche per tratte effettuate in Germania, sicché le attività illecite si sono realizzate in diversi Stati e sussiste l'aggravante della transnazionalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma riferita alla associazione a delinquere, richiamata nel quadro dei reati contestati all'imputato.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante della transnazionalità: applicata dalla Corte ritenendo sufficiente che le attività illecite siano realizzate in Stati diversi e che all'estero si trovi anche uno solo dei membri che svolga attività essenziale per la perpetrazione del reato; per i reati-fine non è richiesto che il gruppo estero sia autonomo rispetto a quello interno.

  • art. 3 legge 16 marzo 2006, n.146

    Richiamata in riferimento alla disciplina della transnazionalità dei reati, connessa all'aggravante prevista dall'art. 61-bis c.p.; la Corte ha ritenuto configurabile la trasnazionalità ai fini dell'aggravante.

  • d. lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (norme sulle accise)

    Richiamato nel capo di imputazione relativo alle violazioni sull'accisa; la decisione prende in considerazione la normativa nazionale e il contesto europeo di armonizzazione delle accise.

  • art. 7 Direttiva CE n. 2008/118

    Direttiva comunitaria sull'accise citata dal ricorrente per sostenere che l'accisa è esigibile solo nello Stato di immissione in consumo o nello Stato dove si verifica l'irregolarità; la Corte ha invece valutato la disciplina EU nel contesto dell'armonizzazione e dei sistemi di controllo (e-AD), ritenendo compatibile l'applicazione della nozione di soggezione ad accisa anche in altri Stati per le tratte illecite.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di Cassazione; la Corte ricorda che il rimedio è ammesso solo per errori percettivi/materiali (svista, equivoco) e non per deduzioni critiche o rivalutazioni probatorie.

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati per il principio di preclusione: in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di dedurle in precedenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese di procedura: applicata per assegnare al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dolosa del ricorso.

  • art. 40 TUA (richiamato)

    Menziionato tra i reati contestati (normativa in materia di accise/TUA), ma la sentenza rileva l'assenza di elementi idonei a dimostrare la commissione del reato anche in Germania o Austria secondo la prospettazione difensiva.

  • Sent. Corte Cost. n.186/2000 (giurisprudenza costituzionale richiamata)

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi o materiali (svista, equivoco) e non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni probatorie o ragionamenti giuridici della Corte di cassazione.
  • In Cassazione non possono essere esaminate questioni non dedotte in appello salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima: l'omessa deduzione in appello preclude la valutazione in sede di legittimità.
  • L'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p. e art. 3 legge n.146/2006) può trovare applicazione quando le attività illecite si realizzano in Stati diversi e anche la sola presenza all'estero di un membro che svolge un'attività essenziale può essere sufficiente a configurarne la transnazionalità; per i reati-fine non è richiesta necessariamente l'autonomia del gruppo estero rispetto a quello domestico.
  • Nel contesto di reati legati alle accise, l'interpretazione della normativa europea (es. Direttiva 2008/118) e dei sistemi comunitari di controllo (es. e-AD) può influenzare la valutazione sulla territorialità dell'imposizione e quindi sulla configurabilità della transnazionalità; contestazioni di interpretazione normativa costituiscono valutazioni giuridiche non sindacabili con il rimedio per errore materiale.
  • Chi impugna deve documentare e sollevare in appello gli argomenti essenziali che intende poi portare in Cassazione o rischia la preclusione di tali censure; le doglianze nuove o non dedotte in appello sono in genere inammissibili in sede di legittimità.

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