Sentenza n. 571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 411/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione dell’appellante dalla quale risultava il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento contributivo né la sentenza di primo grado. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo di finanziamento dell’Autorità per l’anno 2022 a carico della società
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al TAR Piemonte il provvedimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo di finanziamento dell’Autorità per l’anno 2022. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha comunicato di avere avviato un’interlocuzione con l’Autorità per individuare la base imponibile del contributo, tenendo conto anche della contribuzione dovuta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in qualità di operatore postale. Sulla base di tale evoluzione, l’appellante ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’impugnazione; il giudice prende atto del venir meno dell’interesse senza esaminare il merito delle censure.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante e desumibile dall’evoluzione dei rapporti con l’amministrazione, comporta l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di appello né della legittimità dell’atto impugnato.
- In caso di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate per ragioni ritenute sussistenti dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →