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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 411/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione dell’appellante dalla quale risultava il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento contributivo né la sentenza di primo grado. Le spese di lite sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo di finanziamento dell’Autorità per l’anno 2022 a carico della società

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi al TAR Piemonte il provvedimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo di finanziamento dell’Autorità per l’anno 2022. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha comunicato di avere avviato un’interlocuzione con l’Autorità per individuare la base imponibile del contributo, tenendo conto anche della contribuzione dovuta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in qualità di operatore postale. Sulla base di tale evoluzione, l’appellante ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’impugnazione; il giudice prende atto del venir meno dell’interesse senza esaminare il merito delle censure.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante e desumibile dall’evoluzione dei rapporti con l’amministrazione, comporta l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di appello né della legittimità dell’atto impugnato.
  • In caso di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate per ragioni ritenute sussistenti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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