Cassazione Penale, Sentenza n. 21654/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata dal GIP per il reato di cui all'art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva principally: (i) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la somma di euro 3.960,00 si riferisse alla medesima cessione già oggetto di giudicato (capo 14) e non ad una distinta tentata cessione (capo 13); (ii) vizio di motivazione sull'interpretazione delle intercettazioni e mancata considerazione di emergenze investigative indicate dalla difesa; (iii) insufficienza e illogicità delle esigenze cautelari invocate, per la sporadicità dell'evento a lui ascritto, la distanza temporale e la mancata prova di pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, dall'analisi complessiva delle intercettazioni, degli accertamenti tecnici, delle osservazioni e del tracciamento, emergono indizi idonei a distinguere una precedente consegna non saldata da una successiva tentata cessione (la somma di 3.960 euro veniva sollecitata come residuo di una fornitura e il ricorrente comunicava la disponibilità di 'cocaina' e l'imminente arrivo di una partita). Tale quadro è stato ritenuto sufficiente a escludere il ne bis in idem e a giustificare la misura cautelare per il rischio di reiterazione, in considerazione del modus operandi, della disponibilità di rilevanti quantitativi, della gestione di una rete di acquirenti e dei collegamenti con ambienti criminali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1‑bis
Norma sostanziale cui è ricondotta la contestazione (traffico/ detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero compatibili con la sussistenza del fatto contestato e con la sussistenza delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 649
Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha però ritenuto le doglianze generiche e non efficaci a scalfire la motivazione del Tribunale del riesame.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale sul contenuto sintetico dei motivi di ricorso in Cassazione. Il ricorso era stato sintetizzato ai sensi di questa disposizione.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese per il ricorrente e della possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, ritenendo assente colpa grave nella proposizione del ricorso, ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
principio del ne bis in idem
Principio generale invocato dalla difesa: la Corte ha interpretato il principio nel senso che esso opera solo se si tratta della medesima condotta/identico fatto; la prova della diversità temporale, delle comunicazioni intercettate e della catena di contatti ha consentito di ritenere distinti gli eventi e quindi non applicabile il ne bis in idem.
Massime di principio
- Il ne bis in idem richiede identità di fatto: poste le differenze temporali, la diversa concatenazione probatoria e l'esistenza di ulteriori tentativi di cessione, le singole consegne o tentate consegne possono essere considerate autonome e non assorbite da un precedente giudicato.
- Le intercettazioni e la loro sequenza, se analiticamente motivate e integrate da riscontri (osservazioni, tracciamento GPS, risultati del sequestro), possono costituire prova indiziaria idonea a distinguere più episodi di traffico.
- Per la valutazione delle esigenze cautelari il giudice valuta il quadro complessivo (modus operandi, quantitativi, rapporti con reti criminali, professionalità nelle trattative): non è decisiva la sola numerosità degli episodi imputati né il tempo intercorso, se sussistono elementi di pericolosità attuale o di collegamento con ambienti criminali.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione del giudice (non sono sufficienti censure generiche): occorre indicare errori di fatto o di diritto concreti e provare l'insussistenza degli elementi ritenuti dal giudice.
- La proposizione di ricorsi generici o manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e, in via equitativa, il pagamento alla Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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