Ordinanza n. 3623/2026 - Milano, Sezione 4
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Germignaga sull’istanza presentata dal ricorrente in data 3/7/2025, volta ad ottenere l’accertamento delle irregolarità edilizie presenti sul fondo del Sig. Salvatore Cerra, nonché all’adozione dell’ordine di demolizione e comunque di definitiva rimozione delle tre tettoie e del muro di recinzione, con ripristino dello status quo ante; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere in ordine alla sopra menzionata istanza; e con condanna della stessa Amministrazione resistente a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di verifica di presunte irregolarità edilizie e di adozione dei provvedimenti di demolizione o rimozione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 3 luglio 2025. In qualità di proprietario confinante, aveva chiesto la verifica delle irregolarità edilizie presenti sul fondo di un controinteressato, l'adozione dell'ordine di demolizione e, comunque, la definitiva rimozione di tre tettoie e di un muro di recinzione, con ripristino dello status quo ante. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Dagli atti risulta tuttavia che l'amministrazione, con nota del 12 settembre 2025, aveva disposto la sospensione della procedura di rimozione delle tensostrutture in attesa della verifica e dell'eventuale declassamento del canale idrico interessato, riservandosi di interpellare il geologo estensore del P.G.T. comunale e di trasmettere la documentazione al competente ufficio regionale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio né ha accertato in via definitiva l'obbligo del Comune di provvedere. Ritenendo necessarie ulteriori informazioni per decidere, ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune, ordinandogli di fornire chiarimenti documentati sullo stato attuale del procedimento, sull'eventuale adozione del provvedimento conclusivo, sull'avvenuta trasmissione degli atti agli uffici regionali per le valutazioni relative al declassamento del reticolo idrico e sullo stato di tale eventuale procedimento. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata decisa in questa fase.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto dal privato per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale base per la richiesta di nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata definita dall'ordinanza.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando dagli atti emergono interlocuzioni o attività istruttorie dell'amministrazione ma non risultano informazioni aggiornate sull'esito del procedimento, il giudice può disporre chiarimenti documentati prima di decidere sulla sussistenza dell'illegittimità del silenzio e sull'obbligo di provvedere.
- Gli incombenti istruttori possono riguardare sia lo stato attuale del procedimento amministrativo sia l'eventuale adozione dell'atto conclusivo e gli eventuali subprocedimenti affidati ad altre amministrazioni o uffici competenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →