Sentenza n. 2556/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto, -OMISSIS- recante data 12.07.2023 ma notificato il successivo 13.07.2023 – con il quale il Questore della Provincia di Napoli revocava la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS-; del Decreto, prot. N. 0310952 del 02/10/2023 notificato il 04/10/2023 – con il quale il Prefetto imponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, intendendo revocati eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che gli aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e il successivo decreto del Prefetto che gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. I provvedimenti traevano origine dalla denuncia presentata dalla sorella, la quale aveva riferito di essere stata aggredita fisicamente e minacciata di morte dal ricorrente durante una lite presso l'abitazione del padre, riportando traumi refertati con prognosi di dieci giorni. Dall'episodio era scaturito un procedimento penale per lesioni e minacce, successivamente archiviato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'insussistenza dei presupposti di inaffidabilità, la mancata considerazione della propria personalità, del carattere isolato dell'episodio e dell'archiviazione penale, nonché la violazione del contraddittorio procedimentale e dell'obbligo di esaminare le osservazioni presentate alla Questura e alla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prognostica dell'Amministrazione, fondata sulla grave conflittualità familiare emersa dalla denuncia, dagli accertamenti di polizia e dalla documentazione sanitaria relativa all'aggressione. La revoca del porto d'armi e il divieto di detenzione non richiedono un accertato abuso delle armi né una condanna penale, essendo sufficiente che il soggetto non offra affidamento di non abusarne. L'Amministrazione può valorizzare autonomamente fatti storici anche non penalmente accertati e persino un singolo episodio, quando esso sia obiettivamente sintomatico di inaffidabilità. L'archiviazione del procedimento penale non impedisce tale autonoma valutazione amministrativa. Il giudice ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica o sproporzionata la motivazione dei provvedimenti. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio: il Questore aveva espressamente esaminato e confutato le osservazioni del ricorrente, mentre le osservazioni rivolte alla Prefettura erano pervenute oltre il termine assegnato ed erano comunque ripetitive. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La disciplina delle licenze di pubblica sicurezza richiede una valutazione dell'affidabilità del richiedente e della sua osservanza delle norme penali, dell'ordine pubblico e della civile convivenza.
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando il soggetto non offra affidamento di non abusarne; il potere può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti.
art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Consente di negare o revocare il porto d'armi sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità, senza necessità di un accertato abuso delle armi o di una condanna penale.
artt. 582 e 612 c.p.
Le ipotesi di lesioni personali e minacce contestate in sede penale costituiscono il contesto fattuale dal quale l'Amministrazione ha desunto la conflittualità familiare e l'inaffidabilità del titolare del porto d'armi.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato quanto al procedimento di revoca, poiché il Questore ha esaminato e confutato le osservazioni presentate; le osservazioni rivolte alla Prefettura erano tardive e ripetitive.
Massime di principio
- La revoca del porto d'armi e il divieto di detenzione di armi hanno natura preventiva e non sanzionatoria: non richiedono l'accertamento di un abuso delle armi, di una responsabilità penale o di una condanna, essendo sufficiente una valutazione prognostica ragionevole secondo cui l'interessato non offre affidamento di non abusarne.
- Nel valutare l'affidabilità del titolare di un'abilitazione alle armi, l'Amministrazione può considerare fatti storici obiettivamente accertati, anche se non penalmente rilevanti o se il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione, purché tali fatti siano logicamente sintomatici di un possibile rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica o privata.
- Anche un singolo episodio può giustificare la revoca del porto d'armi o il divieto di detenzione quando, per la sua gravità e per il contesto in cui si è verificato, sia autonomamente idoneo a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto; non è sempre necessaria una valutazione della complessiva condotta di vita.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza della motivazione, dell'istruttoria, della logicità, della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'assenza di travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione prognostica amministrativa con quella del giudice.
- La grave conflittualità familiare, anche se non accompagnata da un accertamento penale definitivo, può costituire circostanza oggettiva e soggettiva idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali è soddisfatto quando l'autorità competente le valuti e le confuti nella motivazione; osservazioni tardive e meramente ripetitive possono non imporre una specifica ulteriore confutazione.
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