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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14889/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il delitto di furto di energia elettrica per sopravvenuta improcedibilità per mancata querela. Il Pubblico Ministero deduceva che la contestazione suppletiva, effettuata in udienza il 5/07/2023, della circostanza aggravante della destinazione del bene ad pubblico servizio rendeva il reato procedibile d'ufficio (come previsto dalla riforma dell'art. 624 c.p. con il d.lgs. n.150/2022) e che pertanto la pronuncia di improcedibilità era erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio abbia natura valutativa, ma nel caso concreto il capo di imputazione conteneva elementi descrittivi (allaccio diretto alla rete di distribuzione ENEL) idonei a rendere conoscibile all'imputato la prospettazione aggravata e quindi a consentire l'esercizio della facoltà accusatoria e dei diritti di difesa. Ha inoltre chiarito che la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è esercizio del dovere di azione penale e può essere effettuata in udienza utile anche alla luce del regime transitorio introdotto dal d.lgs. 150/2022; la pronuncia di non doversi procedere in precedenza non poteva essere fatta prevalere automaticamente quando la contestazione suppletiva fosse intervenuta nella prima udienza utile.

Norme richiamate

  • art. 624, terzo comma, cod. pen. (testo anteriore e successivo alla riforma)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

    La riforma ha ristretto la procedibilità a querela, ma mantiene la caratteristica che la presenza di determinate aggravanti (tra cui la destinazione del bene a pubblico servizio) rende il furto procedibile d'ufficio. Ciò rende rilevante l'eventuale contestazione di tale aggravante.

  • art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante legata alla destinazione del bene a pubblico servizio ha natura valutativa e richiede una verifica interpretativa sulla concreta destinazione del bene; non sempre può ritenersi auto-evidente.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero la contestazione di circostanze aggravanti in dibattimento (contestazione suppletiva). La Corte riconosce il potere-dovere del PM di operare tale contestazione in udienza utile fino alla conclusione del dibattimento e ne valorizza l'efficacia in relazione al regime transitorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la pronuncia di non doversi procedere per cause estintive o altre cause. La Corte precisa che il dovere del giudice di rilevare una causa di proscioglimento va modulato secondo la fase processuale e non può automaticamente precludere l'efficacia di una contestazione suppletiva tempestiva del PM.

  • art. 85, primo comma, d.lgs. n. 150/2022

    "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato."

    Ha fissato il termine transitorio (scadenza 30/03/2023) per la presentazione della querela relativa ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, creando la possibilità di sopravvenuta improcedibilità per mancata querela ma anche la necessità di considerare il potere del PM di reagire con contestazione suppletiva.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per sottolineare l'obbligo di esercizio dell'azione penale e il ruolo del PM nel garantire l'esercizio di tale obbligo.

  • Convenzione EDU, art. 6, par. 3, lett. a)

    Principio di equo processo che impone che l'imputato sia adeguatamente informato della natura e dei dettagli dell'accusa, compresi gli elementi aggravanti, per poter esercitare la difesa.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio ha natura valutativa: non è sempre auto-evidente e richiede che l'imputazione fornisca elementi descrittivi e qualificativi sufficienti per esercitare la difesa.
  • Se il capo di imputazione contiene elementi fattuali che rendono manifesto che il bene sottratto era prelevato dalla rete di distribuzione pubblica (es. allaccio diretto alla rete ENEL), ciò può essere ritenuto sufficiente a contestare l'aggravante senza ulteriore formula esplicita.
  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è un mezzo ordinario e doveroso del Pubblico Ministero per ripristinare la procedibilità e può essere esercitata nella prima udienza utile in dibattimento; il giudice non deve automaticamente sterilizzarne gli effetti richiamando una causa di improcedibilità maturata anteriormente, specie nel contesto di un regime transitorio legislativo.
  • Il giudice deve modulare l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. tenendo conto della fase processuale: la declaratoria di non doversi procedere è più limitativa se adottata de plano senza consentire al PM di contestare suppletivamente circostanze che incidono sulla procedibilità.
  • Per i PM: quando si procede per reati la cui procedibilità può dipendere da aggravanti valutative, assicurarsi che il capo di imputazione contenga descrizioni fattuali chiare che colleghino il fatto a una destinazione pubblica del bene o avanzare tempestivamente contestazioni suppletive in udienza utile.
  • Per la difesa: verificare se gli elementi descrittivi del capo di imputazione sono sufficienti a identificare aggravanti valutative e sollevare eventuali eccezioni di violazione del diritto di difesa se tali aggravanti sono state introdotte "a sorpresa" senza adeguata informazione.

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