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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2914 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.C. contestava l’ingiunzione di pagamento dei contributi di bonifica per l’anno 2008. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze, confermato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. La Corte non ha esaminato nel merito tali motivi: ha rilevato che il ricorso riproduceva per assemblaggio, in 54 pagine, gli atti processuali, senza una sintesi dei fatti rilevanti, e che i motivi, sviluppati in ulteriori 29 pagine, erano farraginosi e confusi.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 24 gennaio 2017 depositata il 3 febbraio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’onere di esposizione sommaria dei fatti previsto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. Non ha quindi deciso nel merito la legittimità dei contributi di bonifica; resta ferma la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso di B.C. B.C. è stato condannato a rifondere all’Unione Montana le spese di cassazione, liquidate in 700 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 3, c.p.c.

    Perciò la prescrizione normativa non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo così particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo sintetico e funzionale i fatti processuali rilevanti, l’oggetto della pretesa e il contenuto della decisione impugnata, così da consentire di collegarli ai motivi. La riproduzione massiva degli atti, senza selezione e sintesi, non soddisfa tale requisito e può determinare l’inammissibilità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come integrato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando un’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarata inammissibile o respinta integralmente, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti deve essere selettiva e comprensibile: occorre riassumere la vicenda, la pretesa e le decisioni dei giudici precedenti nei loro aspetti pertinenti ai motivi.
  • La trascrizione integrale e disordinata degli atti non sostituisce la sintesi richiesta, anche se i motivi sono esposti separatamente; se rende difficile individuare la materia del contendere e il collegamento tra fatti e censure, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • L’inammissibilità per carenze espositive impedisce l’esame del merito dei motivi e lascia ferma la decisione impugnata, senza comportare una nuova pronuncia sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
  • La soccombenza in cassazione comporta la rifusione delle spese processuali; inoltre, nei casi previsti dalla legge per le impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarate inammissibili o integralmente respinte, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

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