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Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4600/2024), pubblicata in data 21.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 821,67.

Giustizia amministrativa202503141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 821,67 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 5 marzo 2025, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per difetto di legittimazione della ricorrente a ottenerne l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era una sentenza passata in giudicato, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. nella formulazione vigente e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché il Ministero non aveva contestato l'inadempimento, il Collegio gli ha ordinato di pagare le somme liquidate dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente al personale a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è applicabile anche per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere utilizzata quale titolo esecutivo mediante attestazione di conformità all'originale; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro normativo che consente l'attestazione di conformità del titolo senza necessità della spedizione in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro l'Amministrazione inadempiente rispetto a una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia validamente attestato conforme all'originale e notificato all'amministrazione soccombente.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio amministrativo di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto processuale per l'azione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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