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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2021 con cui il Tribunale di Pisa, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Marcos Gonzales Trindage. La revoca era fondata sulla successiva condanna del ricorrente (21/10/2009) per un reato commesso anteriormente all'episodio per cui era stato concesso il beneficio. Il ricorso per cassazione contestava un vizio procedurale: omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio e notifica erroneamente effettuata all'avv. Paola Cappiello, che non era difensore di fiducia né domiciliataria del ricorrente, con conseguente nullità dell'atto per violazione delle norme sulla notificazione e sulla rappresentanza difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio procedurale. La Corte ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che non era stata notificata al condannato la fissazione dell'udienza e che l'avviso era stato indirizzato a un difensore che non era stato nominato né designato dal ricorrente. Tale omissione configura una nullità assoluta ai sensi della giurisprudenza citata e degli artt.178 e 179 c.p.p. Alla luce di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 2

    Norma richiamata in relazione al procedimento per incidente di esecuzione nel quale si discute della revoca della sospensione condizionale; rilevata la necessità del rispetto delle formalità di notificazione previste per l'incidente di esecuzione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alle modalità di difesa e di nomina del difensore; la Corte ha ritenuto irrilevante la notifica all'avvocato non nominato dal ricorrente.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Riquarda le notificazioni degli atti; la Corte ha evidenziato che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza al soggetto corretto è indispensabile.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Attinente alle forme e agli effetti delle notificazioni; utilizzato nella valutazione della legittimità della notifica eseguita.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Disciplina l'elezione di domicilio e la validità delle notificazioni presso il difensore; la Corte ha ritenuto che non essendovi elezione di domicilio presso l'avv. Cappiello la notifica non poteva ritenersi valida.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso è stato fondato proprio su tali tipologie di vizio procedurale e di motivazione.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Interpretazione centrale: l'omessa notificazione dell'avviso per la data dell'udienza nell'incidente di esecuzione determina una nullità di ordine generale (nullità assoluta) che comporta l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 16/12/2005, Rv. 233317

    Precedente giurisprudenziale richiamato secondo cui, nel procedimento per incidente di esecuzione volto alla revoca della sospensione condizionale, l'omessa notificazione dell'avviso di udienza comporta nullità generale degli atti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di incidente di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al condannato è formale essenziale: la sua omissione costituisce nullità assoluta e invalida il provvedimento di revoca.
  • La notifica a un difensore è valida solo se il difensore è stato effettivamente nominato o se è stato eletto domicilio presso di lui; la notifica ad un avvocato non incaricato dal difensore non sanifica la mancata notifica al soggetto interessato.
  • La richiesta del pubblico ministero di revoca non esime il giudice dal rispettare le regole procedurali e di notificazione: il merito della condotta non può prevalere sulle garanzie processuali formali.
  • In caso di vizio di notifica è consigliabile documentare e allegare agli atti ogni prova circa la mancata elezione di domicilio o la mancata nomina del difensore per ottenere l'annullamento in sede di gravame o cassazione.
  • La Corte di legittimità applica i principi consolidati dalla propria giurisprudenza: errori procedurali rilevanti nella fase esecutiva comportano normalmente annullamento con rinvio per nuovo esame, non semplice correzione in rito.

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