Sentenza del 10/11/2017 n. 16642 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, sostenendo che l'agevolazione prevista per i terreni agricoli dovesse applicarsi anche alla società agricola qualificata come imprenditore agricolo professionale (IAP), in considerazione della qualifica agricola del socio e della conduzione agricola del fondo. Ha inoltre contestato la valutazione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la destinazione agricola del terreno fosse provata dalla certificazione INPS e dal contratto di affitto agrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'agevolazione ICI prevista per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli riguarda, secondo la disciplina speciale applicabile, esclusivamente le persone fisiche e non le società agricole. Inoltre, i requisiti dell'agevolazione devono sussistere in capo al soggetto passivo dell'imposta, cioè al proprietario o al titolare di un diritto reale sul terreno. Nel caso concreto, la società proprietaria non conduceva direttamente il fondo, poiché lo aveva concesso in affitto al socio; la qualifica personale del socio come imprenditore agricolo era quindi irrilevante. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.800 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2
I terreni fabbricabili non si considerano tali "se posseduti o condotti dai soggetti indicati nel medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1".
La norma introduce una fictio legis per cui un terreno edificabile può essere trattato come agricolo ai fini ICI quando è posseduto o condotto dai soggetti qualificati dalla disciplina speciale e destinato all'esercizio dell'attività agricola.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1
L'agevolazione è collegata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli che conducono direttamente il fondo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile o il titolare di specifici diritti reali; è quindi su tale soggetto che devono essere verificati i requisiti dell'agevolazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura.
La disposizione restringe l'ambito soggettivo dell'agevolazione alle persone fisiche in possesso degli specifici requisiti formali e assicurativi, escludendo le società.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4
Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La disposizione generale che estende determinate agevolazioni alle società agricole IAP non prevale sulla disciplina speciale dell'ICI, che limita il beneficio ai soggetti individuali e richiede la conduzione diretta del fondo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'agevolazione ICI prevista per i terreni edificabili utilizzati agricolarmente, non è sufficiente che il terreno abbia una concreta destinazione agricola: devono sussistere anche specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
- Quando la norma agevolativa è speciale, i suoi requisiti vanno interpretati secondo il testo specifico della disciplina e non possono essere automaticamente estesi sulla base di norme generali che equiparano società e persone fisiche.
- I requisiti dell'agevolazione devono essere posseduti dal soggetto passivo dell'imposta, normalmente il proprietario o il titolare di un diritto reale, e non da un socio, affittuario o altro soggetto distinto.
- La conduzione agricola deve essere diretta da parte del soggetto che invoca il beneficio; la concessione del fondo in affitto a un socio o a un terzo può impedire il riconoscimento dell'agevolazione al proprietario.
- Il principio di trasparenza fiscale delle società di persone non consente, in materia di agevolazioni ICI, di trasferire alla società i requisiti personali posseduti dal socio, poiché tale principio opera principalmente nell'imposizione diretta ed è incompatibile con la disciplina speciale dell'ICI.
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