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Sentenza

Sentenza n. 5794/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 8568/2024 del tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 8568/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 8568/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto di una ricorrente alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, per il valore di 500 euro, e dell'altra per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi e spese di lite. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio profili di inammissibilità, poiché non risultava validamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notificazione del titolo esecutivo era stata effettuata a un indirizzo digitale estratto dal Registro IPA, sebbene il Ministero avesse indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. Le ricorrenti non avevano quindi assolto correttamente l'onere di notificare il titolo all'indirizzo digitale utilizzabile secondo la disciplina vigente. È stata inoltre esclusa l'idoneità della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato a surrogare la notificazione presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, trattandosi di notificazione rilevante ai soli fini processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ambito, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto da una valida notificazione del titolo esecutivo, diretta alla sede dell'amministrazione debitrice. In caso di notificazione telematica, l'indirizzo deve essere individuato secondo l'ordine e le condizioni stabiliti dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012: il Registro IPA può essere utilizzato soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA. Poiché il Ministero risultava inserito nel Registro delle PP.AA., la notificazione effettuata al diverso indirizzo IPA non era idonea a far decorrere il termine dilatorio. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva produrre tale effetto, essendo prevista per finalità processuali e non sostanziali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna pecuniaria e decorre soltanto da una valida notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale tratto dal Registro IPA è utilizzabile per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto se l'indirizzo dell'amministrazione non è presente nel Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA., deve essere utilizzato quest'ultimo.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179

    La disposizione non rende autonomamente utilizzabile il Registro IPA, ma rinvia ai criteri di individuazione dell'indirizzo stabiliti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando esso abbia a oggetto l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato recante una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Il termine dilatorio per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede dell'amministrazione debitrice, secondo le modalità previste dalla legge.
  • Quando una pubblica amministrazione abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione telematica di un titolo esecutivo deve essere effettuata a tale indirizzo; l'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, valida per le finalità processuali previste dalla disciplina sulla rappresentanza e difesa dello Stato, non sostituisce la notificazione presso la sede dell'amministrazione debitrice necessaria a far decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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