Cassazione Civile, Ordinanza n. 20091/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Perugia che aveva respinto l'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato, il quale aveva accolto la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare proposta da un soggetto che aveva insinuato un credito quale titolare di impresa individuale. La censura ministeriale era incentrata sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/2001 e sulla tesi secondo cui il richiedente non sarebbe stato legittimato a ottenere l'indennizzo, perché distinto dalla pretesa "impresa" individuale. Il ricorso è stato notificato anche ad altri soggetti che avevano presentato analoghe domande di equo indennizzo, ma nei loro confronti non era stata proposta opposizione; essi sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'impresa individuale non è un soggetto distinto dall'imprenditore: ai sensi dell'art. 2082 c.c., soggetto è l'imprenditore, mentre l'impresa è l'attività esercitata. Ne consegue che il titolare di impresa individuale era legittimato a chiedere l'indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare nella quale aveva proposto insinuazione al passivo. La Corte ha ritenuto inconferenti i precedenti richiamati dal Ministero, perché relativi a società e soci, e ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, poiché il resistente e gli altri intimati non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma respinge la censura perché la legittimazione all'equo indennizzo spetta al titolare dell'impresa individuale, che coincide con l'imprenditore.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma richiamata per l'opposizione avverso il decreto del consigliere delegato in materia di equo indennizzo.
art. 2082 c.c.
Viene utilizzato per affermare che imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata; l'impresa coincide con tale attività e non ha soggettività autonoma distinta dal titolare.
Massime di principio
- L'impresa individuale non è soggetto di diritto autonomo: la titolarità dei rapporti e la legittimazione processuale fanno capo all'imprenditore persona fisica che la esercita.
- In materia di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la legittimazione spetta al soggetto che ha partecipato al giudizio o alla procedura nella sua veste giuridicamente rilevante, non a un'entità priva di soggettività distinta.
- Le massime relative a società e soci non sono applicabili alle imprese individuali, poiché le società sono soggetti giuridici autonomi mentre l'impresa individuale si identifica con il suo titolare.
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