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Sentenza

Sentenza n. 2817/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.-OMISSIS-, emanato in data 17/11/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202515312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emanato dall'Ambasciata d'Italia competente, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha proceduto al riesame della posizione, anche alla luce dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione forniti dal ricorrente, rilasciando infine il visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto all'esito del riesame aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state compensate, tenuto conto del contributo dei chiarimenti e della documentazione forniti dal ricorrente al riesame, della durata limitata del giudizio e dell'ingente quantitativo di richieste di visto gravante sull'amministrazione. La sentenza è stata emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la pronuncia applica tale istituto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa dedotta dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
  • Il rilascio del visto all'esito del riesame amministrativo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego, quando la pretesa sostanziale del richiedente risulti integralmente soddisfatta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando, in concreto, il comportamento delle parti nel riesame, la documentazione sopravvenuta, la durata limitata del giudizio e il carico amministrativo gravante sull'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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