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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1527/2025, resa tra le parti, pubblicata il 12 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 111/2025;

Giustizia amministrativa202500934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. III, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la determina comunale di revoca dell'autorizzazione alla vendita di souvenir

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, censurando anzitutto la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la determina comunale che aveva preso atto di precedenti pronunce civili e revocato l'autorizzazione amministrativa alla vendita di souvenir nell'immobile comunale. Ha inoltre riproposto il motivo di merito dedotto in primo grado, volto a contestare la legittimità della revoca, anche sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'eccesso di potere, nonché la domanda risarcitoria. Il TAR aveva ritenuto che la revoca fosse un effetto necessitato del giudicato civile e dell'obbligo di sgombero dell'immobile comunale.

La decisione

Il CGARS ha accolto il motivo d'appello relativo all'erronea declaratoria di inammissibilità, ritenendo che la determina di revoca dell'autorizzazione non fosse meramente consequenziale al giudicato civile. L'ordine di sgombero dell'immobile comunale, infatti, non rendeva di per sé doverosa la revoca dell'autorizzazione alla vendita, poiché l'attività avrebbe potuto essere esercitata in altri locali; pertanto, il ricorso di primo grado era ammissibile. Esaminato il motivo di merito, il Collegio lo ha tuttavia respinto. Il rapporto relativo alla locazione dell'immobile comunale costituiva attività privatistica dell'amministrazione, esercitata nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990. In tale ambito non viene in rilievo un procedimento amministrativo né l'esercizio di un potere autoritativo, sicché l'amministrazione non è tenuta a rispettare le regole pubblicistiche proprie dell'azione amministrativa. Essa può quindi transigere con alcuni soggetti e non con altri senza che ciò integri disparità di trattamento o eccesso di potere. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per l'infondatezza della censura di illegittimità. La sentenza di primo grado è stata riformata nella motivazione processuale e il ricorso originario è stato definitivamente respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990

    La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

    Quando l'amministrazione agisce mediante autonomia negoziale e senza esercitare poteri autoritativi, non è soggetta alle regole pubblicistiche sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del potere; può quindi effettuare scelte negoziali differenziate senza che ciò costituisca, di per sé, disparità di trattamento o eccesso di potere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca di un'autorizzazione amministrativa non è necessariamente un effetto vincolato o meramente consequenziale dell'ordine civilistico di sgombero di un immobile comunale: il ricorso contro tale revoca è ammissibile quando l'amministrazione dispone di un'autonoma valutazione, poiché l'attività autorizzata potrebbe essere esercitata in altri locali.
  • Quando una pubblica amministrazione agisce mediante autonomia negoziale di diritto privato, senza esercitare poteri autoritativi, non si configura un procedimento amministrativo e non trovano applicazione le regole pubblicistiche che disciplinano l'azione amministrativa.
  • Nell'attività privatistica della pubblica amministrazione, la scelta di transigere con alcuni soggetti e non con altri non integra, di per sé, disparità di trattamento né eccesso di potere, poiché tali vizi presuppongono l'esercizio di un potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliAccordi e attività consensualeInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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