Cassazione Civile, Ordinanza n. 30957/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione della controricorrente alla definizione agevolata dei giudizi tributari prevista dall'art. 1, comma 197, della L. n. 197/2022, con produzione della domanda e della prova del versamento della prima rata. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, concernente IVA e sanzioni amministrative, emesso a seguito di processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% invece di quella del 20% su interventi edilizi eseguiti dalla società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Sicilia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che gli interventi fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia e non come ricostruzione ex novo, con conseguente spettanza dell'aliquota agevolata prevista dal punto 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. La contribuente si è costituita resistendo e ha poi dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, producendo domanda, ricevuta e prova del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata comportano la sospensione e, nel caso di specie, hanno determinato l'estinzione del giudizio tributario.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, punto 127-quaterdecies
punto 127 - quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la disposizione richiamata nei gradi di merito quale base dell'aliquota IVA agevolata per gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dalla prova della presentazione della domanda e del pagamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando interviene una definizione agevolata valida e documentata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara cessata la materia del contendere nella forma dell'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento decisorio.
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