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Sentenza

Sentenza n. 2105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo all’attribuzione della Carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese di primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal TAR Umbria l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500,00. L’appello riguardava esclusivamente la statuizione sulle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate dal TAR in euro 500,00 in considerazione del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia. L’appellante ha dedotto la violazione dei parametri forensi e delle norme sul compenso professionale, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi consentiti e avrebbe dovuto essere pari almeno a euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato. Sono state inoltre dedotte la violazione delle norme sulla motivazione delle decisioni e sulla regolazione delle spese, del principio di tutela giurisdizionale effettiva, dell’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’appellante ha censurato anche il difetto assoluto di motivazione, ritenendo apparenti e stereotipati i riferimenti alla serialità e alla scarsa complessità della causa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti della riquantificazione delle spese. Ha riconosciuto che la determinazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, ma ha precisato che tale discrezionalità non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque inferiori alle soglie minime previste dai parametri forensi applicabili. Richiamando il D.M. n. 147 del 2022 e la funzione delle soglie minime di contenimento della discrezionalità giudiziale, il Collegio ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori parametrali anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. È stata invece respinta la censura di difetto assoluto di motivazione: il riferimento alla serialità del contenzioso, ai numerosi precedenti analoghi e alla sua obiettiva non complessità è stato ritenuto sufficiente e non apodittico. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata, con liquidazione delle spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa della pretesa sostanziale alla Carta elettronica attribuita in esecuzione del giudicato.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto

    Consente la riduzione dei compensi parametrali, senza però legittimare una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili.

  • art. 26 c.p.a.

    art. 26, comma 1, del c.p.a.

    Rileva per la disciplina delle spese nel processo amministrativo e per l’obbligo di motivazione della relativa statuizione nei casi in cui il giudice si discosti dalla regola della soccombenza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    art. 88, comma 2, lett. d)

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta ma esclusa dal Collegio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per la regolazione delle spese processuali e per i limiti della discrezionalità giudiziale nella loro liquidazione.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dall’appellante quale parametro della disciplina del compenso professionale.

  • art. 13 l. 247/2012

    art. 13 della l. n. 247/12

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina del compenso dell’avvocato.

  • art. 24 l. 794/1942

    art. 24 della l. n. 794/42

    Richiamato quale disposizione sulla inderogabilità dei compensi professionali.

  • D.M. 55/2014

    artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1

    I parametri forensi devono essere applicati entro un perimetro di discrezionalità delimitato da soglie minime percentuali di riduzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    art. 14 del d.l. n. 669/1996

    Richiamato dall’appellante, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica applicazione decisiva.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dall’appellante in relazione al principio di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie del giusto processo.

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    articoli 24 e 113 della Costituzione; art. 111 della Costituzione

    Richiamati dall’appellante in relazione al diritto di difesa, all’obbligo di motivazione e alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non consente la determinazione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili.
  • La liquidazione delle spese può tenere conto della serialità e della non complessità della controversia, ma la riduzione del compenso deve comunque rispettare i limiti minimi stabiliti dalla disciplina parametrale.
  • Il riferimento, nella motivazione sulla liquidazione delle spese, alla serialità del contenzioso e alla presenza di numerosi precedenti analoghi è sufficiente a escludere il difetto assoluto di motivazione quando consenta di comprendere le ragioni della riduzione.
  • Quando la liquidazione delle spese di lite risulta inferiore ai minimi parametrali applicabili, il giudice d’appello può riformare parzialmente la statuizione e procedere direttamente alla nuova quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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