Cassazione Penale, Sentenza n. 19526/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la duplicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione riferito al reato indicato al capo F): secondo la difesa l'aumento era stato conteggiato due volte (una nella sentenza n. 7879/2018 della Corte d'appello di Milano e una nella ordinanza n. 409/2018), senza che fosse stata altresì applicata la diminuzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. La Cassazione ha disposto che, nel nuovo giudizio, la Corte dovrà chiarire se l'ordinanza n. 409/2018 abbia fatto riferimento al solo capo F) o anche ad altri capi, verificare se il capo F) sia stato conteggiato due volte nella continuazione e, una volta sciolti i cumuli, rideterminare la pena complessiva tenendo espressamente conto della riduzione per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata come base normativa per la celebrazione dell'udienza in cui è stata discussa la causa (richiamo procedurale sul formato dell'udienza)
art. 627 co. 3 cod. proc. pen.
violazione degli artt.627 co. 3 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per denunciare vizi nel procedimento rescissorio e nella determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha accolto il rilievo che richiedeva chiarimenti sul calcolo della continuazione
art. 627 co. 2 cod. proc. pen.
in riferimento al combinato disposto degli artt. 627 co. 2, 624 e 671 cod. proc. pen.
Richiamata unitamente ad altre norme procedurali nella doglianza sulla corretta operazione di rescissione e rinnovazione del giudizio limitatamente alla determinazione della pena
art. 624 cod. proc. pen.
in riferimento al combinato disposto degli artt. 627 co. 2, 624 e 671 cod. proc. pen.
Invocata nel contesto della critica al calcolo dei cumuli/continuazioni; nella decisione la Corte ha ritenuto necessario chiarire l'ambito dei cumuli prima di rideterminare la pena
art. 671 cod. proc. pen.
in riferimento al combinato disposto degli artt. 627 co. 2, 624 e 671 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come norma rilevante per la materia impugnatoria/rescissoria; la Corte ha ritenuto che sussistessero profili da chiarire ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
La norma incriminatrice (detenzione illecita di stupefacenti) identifica il reato indicato al capo F), il quale è centrale nel contestato calcolo della continuazione
Massime di principio
- Quando si ricalcolano cumuli/continuazioni fra più giudicati (anche tramite ordinanza esecutiva), il giudice deve indicare chiaramente quali singoli reati siano ricompresi in ciascun cumulo per evitare duplicazioni.
- Se un reato è già stato considerato in un cumulo oggetto di un giudicato parziale, non può essere conteggiato una seconda volta in un ulteriore cumulo senza esplicita motivazione e senza correggere l'aumento complessivo.
- Se uno dei giudicati è stato emesso con rito abbreviato (o altro rito che comporta una diminuzione della pena), la riduzione deve essere considerata e verbalizzata nella determinazione della pena complessiva finale.
- In presenza di incertezze sull'ambito di un'ordinanza di esecuzione o sulla portata della continuazione, la Corte suprema tende ad annullare e rinviare per chiarimenti piuttosto che confermare una determinazione sanzionatoria ambigua.
- Per difesa e pubblica accusa: predisporre sempre una mappa documentale che evidenzi quali reati e quali aumenti siano già stati contabilizzati in precedenti decisioni per poter tempestivamente segnalare eventuali duplicazioni.
- Per i giudici di merito: nel computo della pena complessiva esplicitare la sequenza aritmetica del cumulo (pena base, aumenti per continuazione, eventuali diminuzioni per rito) in modo che sia agevole verificare l'assenza di doppie imputazioni.
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