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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23774/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un diniego tacito di rimborso IRPEF e addizionali relative a ritenute operate negli anni 2007-2011 sulla pensione integrativa percepita dal contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto, con riconoscimento del diritto al rimborso e applicazione del regime fiscale più favorevole previsto per il trattamento pensionistico complementare; la decisione era stata confermata in appello e il ricorso dell'Agenzia in cassazione era stato dichiarato inammissibile. Successivamente il contribuente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTR, sostenendo che l'Amministrazione non avesse pienamente eseguito il giudicato e chiedendo che fossero riconosciuti anche ulteriori crediti per gli anni 2012-2018. La CTR ha respinto l'ottemperanza, ritenendo che il giudicato riguardasse soltanto le annualità 2007-2011 e che non potessero essere introdotti in sede esecutiva nuovi diritti relativi ad anni d'imposta diversi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: (i) violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 per mancata condanna al pagamento entro 30 giorni e mancata nomina del commissario ad acta; (ii) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non aver la CTR considerato che la domanda originaria includeva anche il diritto alla tassazione agevolata e alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute; (iii) violazione dell'art. 12, comma 6, d.lgs. 252/2005 e delle disposizioni di interpretazione della legge; (iv) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, del principio di retroattività della sentenza e dell'efficacia estensiva del giudicato, assumendo che l'Amministrazione dovesse rimborsare anche le trattenute effettuate in pendenza di giudizio e per gli anni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e generico, con deduzioni apodittiche e senza specifica individuazione degli errori imputati alla sentenza impugnata; dall'altro, ha osservato che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato, ma solo precisare il contenuto degli obblighi già accertati. La Corte ha inoltre rilevato che la censura circa l'erronea interpretazione della domanda avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, come vizio motivazionale e non come violazione di legge. È stata respinta anche la domanda dell'Agenzia per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo insussistenti mala fede o colpa grave. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato, ma solo entro i confini dell'oggetto della controversia definita; non può riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già accertati.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'intangibilità del giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente articolata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale vincola le parti nei limiti oggettivi della decisione eseguita; non consente di estendere l'accertamento a pretese ulteriori non comprese nella sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge non possono essere usate per censurare l'erronea interpretazione della domanda o della motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    L'erronea interpretazione della domanda giudiziale, essendo questione di fatto, avrebbe dovuto essere censurata eventualmente come vizio motivazionale nei limiti consentiti dal testo vigente.

  • art. 12, comma 6, d.lgs. 252/2005

    Norma invocata per l'applicazione del regime fiscale di favore alla pensione integrativa; la Corte non entra nel merito della sua portata per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Invocato per sostenere l'estensione degli effetti del giudicato in materia tributaria; la Corte ribadisce che l'ottemperanza non può ampliare il decisum.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della tesi difensiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità/rigetto, secondo la formula di rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può solo precisare e dare attuazione al contenuto del giudicato, ma non può attribuire al contribuente diritti ulteriori, né estendere il rimborso ad annualità diverse da quelle comprese nella decisione da eseguire.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, chiari e autonomi: la formulazione cumulativa e promiscua di plurime violazioni di legge, senza distinguere le singole censure, rende il motivo inammissibile.
  • L'erronea interpretazione della domanda giudiziale è questione di fatto e non di pura violazione di legge; va censurata nei limiti del vizio motivazionale, non tramite un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il giudicato tributario sull'annullamento del diniego di rimborso non autorizza, in sede di ottemperanza, il riconoscimento di rimborsi relativi a periodi d'imposta successivi se tali periodi non sono coperti dalla statuizione originaria.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un abuso del processo con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la sola infondatezza, anche manifesta, del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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