Cassazione Penale, Sentenza n. 25100/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato, in parte, la misura cautelare (obbligo di presentazione) nei confronti di Percoco in relazione al capo n. 27 per falso ideologico aggravato; il ricorrente proponeva due motivi: (1) censura sul profilo indiziario e di qualificazione dell'atto (violazione di legge rispetto agli artt. 479 e 61 n.2 c.p., inosservanza di norme processuali artt. 373 e 125 c.p.p.), sostenendo l'erroneo riferimento all'aggravante, la mancata estensione dell'imputazione all'intera giunta, l'assenza di immutatio veri (la pista ciclabile non sarebbe stata realizzata), la sopravvenuta approvazione FEAMP, l'estraneità della sua competenza e la mancanza di volontà falsificatoria; e (2) censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), deducendo lo scioglimento del consiglio comunale e l'impossibilità di reiterazione del reato, la carenza motivazionale del Tribunale e la perdita di attualità delle esigenze cautelari per il notevole intervallo temporale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato il difetto di interesse rispetto alle censure sulle esigenze cautelari per la cessazione di efficacia della misura (art. 314, comma 2 c.p.p.). Le restanti censure sono state giudicate eccentriche, generiche o manifestamente infondate: la Corte ha ritenuto che il falso contestato attenga alla parte descrittiva dell'atto (non alla parte valutativa), ambito nel quale può sussistere falsità documentale qualora si attesti falsamente una situazione di fatto presupposto dell'atto; ha inoltre ritenuto irrilevanti le doglianze circa l'aggravante o la mancata contestazione a tutti i membri della giunta, nonché inidonee a escludere la coscienza e volontà di alterare il dato documentale le circostanze addotte dalla difesa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))
Norma sulle esigenze cautelari richiamata per la misura inizialmente applicata; la Corte ha valutato la sussistenza e l'attualità di tali esigenze e ha ritenuto superata la questione per cessazione della misura
art. 326 cod. pen. (rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio)
Richiamato nel capo d'imputazione originario, non al centro del confermato mantenimento della misura nella fase impugnata
art. 353-bis cod. pen. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
Richiamato tra i capi inizialmente contestati, ma non determinante nella conferma della misura impugnata
art. 479 cod. pen. (falso ideologico aggravato)
Norma sostanziale contestata con riferimento al contenuto descrittivo della delibera; la Corte ha chiarito che il falso può sussistere nella parte descrittiva dell'atto ove si attesti falsamente un fatto presupposto
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
Altro capo originario non rilevante ai fini della conferma della misura al momento dell'impugnazione
art. 61 n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante)
Lamentata dal ricorrente come erroneamente richiamata; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto alla sussistenza del reato e alla responsabilità del ricorrente
artt. 373 e 125 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per profili procedurali relativi all'imputazione e alla formulazione del capo; la Corte le ha ritenute non idonee a incidere sulla decisione
art. 314 comma 2 cod. proc. pen.
Invocata dalla Corte per dichiarare il difetto di interesse del ricorrente rispetto alle censure sulle esigenze cautelari, avendo la misura cautelare cessato di avere efficacia
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995 (Proietti)
Richiamata per il principio secondo cui la falsità può riguardare la parte descrittiva dell'atto amministrativo quando venga attestata falsamente una situazione di fatto presupposto indispensabile per l'atto
Massime di principio
- Se la misura cautelare è cessata, il ricorso che contesti solo l'originaria applicazione della misura può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 314 c.p.p.).
- Le censure generiche o non specificamente ancorate ai fatti concreti della fattispecie rischiano di essere inammissibili o ritenute manifestamente infondate; le impugnazioni devono essere specifiche e fondate su elementi probatori o giuridici concreti.
- La falsità relativa ad atti amministrativi può riguardare la parte descrittiva (situazioni di fatto presupposto dell'atto) e non solo la parte valutativa/discrezionale; in quest'ultimo ambito l'immutatio veri è meno configurabile.
- Contestazioni riguardanti la qualificazione giuridica (es. aggravanti) o la estensione soggettiva dell'imputazione (necessità di coinvolgere tutta la giunta) possono risultare irrilevanti rispetto alla valutazione della responsabilità individuale e alla sussistenza del reato, se non incidono sul nucleo del fatto attribuito all'indagato.
- Il mero decorso del tempo tra il fatto contestato e l'applicazione della misura cautelare non determina automaticamente la perdita di ogni esigenza cautelare; tuttavia, il difensore deve provare la sopravvenuta inattualità delle esigenze (reiterazione, pericolo di fuga, inquinamento probatorio) con elementi concreti.
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