Regolamento (UE) 2018/1924
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta "Mostviertler Birnmost". La decisione segue la procedura di cancellazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, applicata mutatis mutandis tramite il regolamento delegato (UE) n. 664/2014, e si fonda sul fatto che non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Cancellazione della registrazione dell'IGP "Mostviertler Birnmost" dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Mostviertler Birnmost" e incide sul relativo status nel registro europeo delle DOP/IGP. Produce effetti nell'ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto regolamento della Commissione direttamente applicabile; riguarda la procedura di cancellazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014. Non disciplina, invece, in generale la protezione delle altre indicazioni geografiche o le condizioni sostanziali di produzione del prodotto.
Cancellazione dell'IGP "Mostviertler Birnmost"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta "Mostviertler Birnmost". L'intervento si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura di cancellazione richiamata dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Quadro procedurale
La Commissione richiama l'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente la cancellazione di una registrazione, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che rende applicabili mutatis mutandis gli articoli da 49 a 52 del regolamento di base anche alla cancellazione. La domanda relativa alla cancellazione dell'IGP è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Mancanza di opposizioni
La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la denominazione "Mostviertler Birnmost" deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Dispositivo e effetti
L'articolo 1 contiene la decisione sostanziale: la registrazione della denominazione "Mostviertler Birnmost" (IGP) è cancellata. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esito finale
L'atto non introduce nuove regole generali sulla protezione delle indicazioni geografiche, ma produce un effetto puntuale di soppressione della registrazione di una specifica IGP dal registro europeo, con conseguente cessazione della relativa tutela come indicazione geografica protetta a livello unionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedura di cancellazione
La Commissione richiama l'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che estende mutatis mutandis la procedura degli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 alla cancellazione di una registrazione.
Assenza di opposizioni e conseguente cancellazione
La domanda di cancellazione dell'IGP "Mostviertler Birnmost" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ma non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51; per tale motivo la denominazione deve essere cancellata dal registro.
Decisione formale di cancellazione
L'articolo 1 stabilisce in modo espresso che la registrazione della denominazione "Mostviertler Birnmost" (IGP) è cancellata.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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